Circ. 85/26 - INL – INPS: Rischi per il caldo e misure di salute e sicurezza – Oggetto dell'attività di vigilanza e indicazioni in tema di CIGO.
- Confindustria L'Aquila

- 4 giorni fa
- Tempo di lettura: 3 min

Informiamo le Aziende Associate che, a seguito dell’adozione delle misure emergenziali e delle linee guida regionali, nonché della sottoscrizione nel 2025 del Protocollo quadro sulle misure di contenimento dei rischi lavorativi connessi alle emergenze climatiche, sono stati emanati ulteriori chiarimenti applicativi.
In particolare, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n.5484 del 6 luglio 2026, ha fornito le indicazioni operative per l’attività di vigilanza, mentre l’INPS, con il messaggio n.2418 del 20 luglio 2026, ha riepilogato le disposizioni in materia di CIGO e CISOA applicabili in relazione alle emergenze climatiche.
La nota dell’INL richiama l’esigenza di superare la gestione emergenziale del fenomeno, adottando invece una pianificazione strutturata e continuativa delle misure di prevenzione, in linea con il D.M. n. 95/2025 e con gli obblighi previsti dal D.lgs. 81/2008.
L'Ispettorato ricorda i settori e le attività particolarmente esposte (edilizia, agricoltura, logistica, lavori stradali, rider) e indica gli aspetti sui quali incentrare l'attività di vigilanza:
a) Valutazione dei rischi (DVR), in particolare “verificare se il datore di lavoro ha integrato il DVR con il rischio specifico prevedendo adeguate misure di mitigazione”.
b) Organizzazione del lavoro, in particolare “accertare l'eventuale rimodulazione degli orari di lavoro (es. anticipazione del turno all'alba, sospensione nelle ore centrali 12:00 – 16:00)”.
c) Pausa e rotazione, in particolare “verificare l'effettiva concessione di pause strutturate in aree ombreggiate o rinfrescate e la rotazione dei lavoratori nelle mansioni più gravose”.
d) Idratazione e DPI, in particolare “controllare la disponibilità di acqua fresca nei cantieri/campi e l'uso di indumenti di lavoro leggeri, traspiranti e coprenti”.
e) Formazione e informazione, in particolare “accertarsi che i lavoratori (ei preposti) siano stati informati sui sintomi del colpo di calore e sulle procedure di primo soccorso”.
f) Sorveglianza sanitaria mirata, in particolare “accertare il coinvolgimento del Medico Competente nell'individuazione di prescrizioni o limitazioni specifiche per i lavoratori considerati "fragili" o maggiormente esposti agli effetti del caldo”.
g) Coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS/RLST), in particolare “verificare la consultazione del rappresentante dei lavoratori per la valutazione dei rischi”.
Analoghe indicazioni valgono anche per le imprese, soprattutto sul versante applicativo, in modo che siano pronte a rappresentare concretamente quanto fatto, sulla scia delle indicazioni puntuali dell'Ispettorato del lavoro.
La nota dell'Ispettorato richiama, poi, il fatto che il datore di lavoro ed il preposto, secondo le rispettive attribuzioni, devono “valutare l'adozione di tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie, inclusa la sospensione temporanea delle attività lavorative in presenza di condizioni climatiche tali da determinare un rischio non accettabile per la salute e la sicurezza dei lavoratori”.
In tema di sospensione, deve ritenersi operante il rinvio alle prescrizioni vincolanti contenute nelle Ordinanze Regionali che individuano le condizioni per la sospensione obbligatoria delle attività. Mentre per quelle situazioni nelle quali non vige l'eventuale blocco disposto dalle Ordinanze, dove, quindi, la valutazione dei rischi si riespande, risultano utili non solo le indicazioni puntuali contenute nella stessa nota dell'Ispettorato ma, rilevano anche le Linee di indirizzo della Conferenza delle Regioni, e le considerazioni svolte nel portale Worklimate.
L’Inps invece riepiloga le disposizioni in materia di CIGO (industria) e CISOA (Agricoltura) conseguenti all'emergenza climatica, ricordando che il recente Decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107, all'articolo 6, fa riferimento ai settori edili e lapidei afferenti alla “realizzazione delle opere infrastrutturali” e all'agricoltura, ed ha previsto la possibilità di ricorrere a sospensione o riduzione dell'attività lavorativa nel periodo dal 1° luglio 2026 al 31 dicembre 2026 “durante eccezionali situazioni climatiche” (che possono evidentemente anche non essere legati al caldo, ma, ad esempio, anche alle intemperie in altri periodi dell'anno, quali piovosità o freddo).
Il riferimento alle “opere infrastrutturali” non deve tuttavia trarre in inganno, in quanto la misura non è limitata a queste opere: il perimetro di applicazione della norma resta, infatti, il riferimento alle imprese richiamate nell'art. 10, comma 1, lettere m), n) e o), del D.Lgs. 148/2015.
In particolare, per le imprese rientranti nell'ambito di applicazione della norma, i periodi di integrazione salariale richiesti per eventi oggettivamente non evitabili non sono computati nei limiti di durata previsti dall'art. 12, commi 2 e 3, del D.Lgs. N. 148/2015.
Resta applicabile il regime ordinario degli eventi oggettivamente non evitabili, compresa l'esclusione del contributo addizionale.
La misura (tenendo conto del tiraggio dell'anno precedente) opera entro il limite di spesa di 4,9 milioni di euro per il 2026, sottoposto al monitoraggio dell'INPS.




Commenti