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Circolare 34/23 - Congedo parentale – Elevazione dell’indennità: istruzioni INPS

Aggiornamento: 6 giu 2023



Segnaliamo che l'Inps con la circolare n. 45/2023 ha fornito le indicazioni in materia di indennità di congedo parentale per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti. In particolare la legge di bilancio 2023 ha disposto l'elevazione dal 30% all'80% della retribuzione, dell'indennità di congedo parentale per una mensilità da fruire entro il sesto anno di vita del figlio o entro 6 anni dall'ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età.


Destinatari: esclusivamente i lavoratori dipendenti del settore privato. Si sottolinea che l'elevazione dell'indennità dell'80% della retribuzione riguarda un solo mese dei tre spettanti a ciascun genitore, non trasferibile all'altro. Il mese indennizzato all'80% della retribuzione è uno solo per entrambi i genitori e può essere fruito in modalità ripartita tra gli stessi o da uno soltanto di essi. Decorrenza: tale previsione riguarda esclusivamente i genitori che terminano (anche per un solo giorno) il congedo di maternità o di paternità dopo il 31 dicembre 2022. Si evidenzia che tale diritto indennizzato all'80% spetta anche nel caso in cui uno dei genitori fruisca, nell'anno 2023, di almeno un giorno di congedo di maternità o di paternità obbligatorio di cui all'art. 27 bis del D.lgs. 165/2001, o congedo di paternità alternativo ex art. 28 del medesimo decreto. Modalità di presentazione della domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso: - il portale www.inps.it, se si è in possesso di identità telematica; - il Contact Center integrato; - gli istituti di patronato. Per ulteriori informazioni contattare il dott. Emanuele Ciaccia – tel. 0862312769 – ciaccia@confindustria.aq.it

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