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Nuovo regime UE di tutela dell’acciaio: obblighi di tracciabilità dal 1° ottobre 2026

1 set
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Informiamo le Aziende Associate che con il Regolamento (UE) 2026/1384 e il successivo Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1963, recentemente pubblicato in GUUE, la Commissione ha stabilito le modalità applicative del nuovo requisito di tracciabilità per i prodotti siderurgici importati nell’UE.


Nella definizione delle disposizioni attuative, la Commissione ha tenuto conto dei contributi raccolti nell’ambito della consultazione mirata condotta tra giugno e luglio che ha coinvolto produttori, importatori, utilizzatori di acciaio, associazioni di categoria e altri stakeholder (circa 170 le risposte pervenute) con l’obiettivo di individuare modalità di prova della tracciabilità affidabili e concretamente utilizzabili, evitando al contempo oneri amministrativi sproporzionati per gli operatori.


A decorrere dal 1° ottobre 2026 per i prodotti siderurgici interessati dal nuovo regime, l’importatore dovrà dichiarare in dogana il Paese di fusione e colata (melt and pour), utilizzando gli specifici codici TARIC e dovrà essere in grado di comprovare tale informazione attraverso evidenze documentali verificabili. Il provvedimento individua nel certificato del produttore (Mill Test Certificate-MTC) il documento di riferimento per la prova della tracciabilità, che dovrà riportare il Paese di melt and pour e il relativo numero di colata (heat number) del prodotto importato.


Qualora tali informazioni non siano disponibili sull’MTC, potranno essere prodotte ulteriori evidenze documentali purché idonee a comprovare entrambi gli elementi richiesti. Tra le evidenze ammesse figurano, a titolo esemplificativo, fatture, bolle di consegna, certificati di qualità, documentazione contrattuale, contabile, documenti doganali e corrispondenza commerciale.


Fino al 30 settembre 2027 tali documenti potranno essere utilizzati, in via transitoria, anche in sostituzione dell’MTC. Dal 1° ottobre 2027, invece, assumeranno esclusivamente funzione integrativa e non potranno più costituire, singolarmente, prova sufficiente della tracciabilità.

L’assenza di evidenze adeguate a comprovare il Paese di melt and pour potrà determinare il mancato rilascio dell’autorizzazione all’importazione da parte delle autorità doganali, con conseguenti rischi di blocco e ritardi nelle operazioni di sdoganamento.


Per ulteriori dettagli, si rinvia al relativo comunicato della Commissione europea.

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