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REGOLAMENTO

TITOLO I

RAPPORTO ASSOCIATIVO

 

CAPO I - Domanda di adesione: comunicazione, perfezionamento e impugnazione delle decisioni 1.

  1. L’adesione decorre dalla delibera del Consiglio Generale (di seguito CG)

  2. La decisione positiva/negativa assunta dal CG sono comunicate a mezzo posta elettronica/lettera all’interessato.

  3. In caso di pronuncia negativa del CG è ammesso ricorso, senza effetto sospensivo, al Collegio speciale dei Probiviri nel termine perentorio di 10 giorni. La decisione deve essere emessa entro i successivi 60 giorni ed è inappellabile.

 

CAPO II - Cessazione del rapporto associativo: cause e modalità

  1. Dimissioni da rassegnare con lettera raccomandata/PEC (Posta Elettronica Certificata) con il preavviso indicato nello statuto; mantenimento dei contenuti e delle modalità del rapporto associativo fino alla naturale scadenza del termine.

  2. Recesso del socio: a. per voto contrario a modifiche statutarie con obbligazione contributiva fino alla fine dell’anno solare in corso b. in presenza di cause ostative al mantenimento del rapporto associativo, con immediata e contestuale cessazione di ogni diritto e dovere, fatta eccezione per la corresponsione del contributo dovuto fino al termine di normale scadenza del rapporto.

  3. Risoluzione unilaterale da parte dell’Associazione, deliberata dal CG, senza possibilità di ricorso ai Probiviri per infrazioni del Codice Etico e dei Valori Associativi e per cause di oggettiva ed accertata gravità, ostative al mantenimento del rapporto associativo; per comportamenti o dichiarazioni contrarie e lesive alla linea politica dell’Associazione (art. 5 punto 3. dello Statuto) e/o alle deliberazione del CG; cessazione immediata di tutti i diritti e doveri e permanenza dell’obbligo contributivo fino al termine di normale scadenza del rapporto stesso.

  4. Fallimento dichiarato con sentenza passata in giudicato: il CG ha la facoltà di deliberare la sospensione del rapporto associativo dalla sentenza dichiarativa di fallimento e fino al passaggio in giudicato della stessa; per le altre procedure concorsuali - compreso il concordato con continuità aziendale - il CG ha la facoltà di deliberare la sospensione del rapporto associativo, con effetto anche sugli obblighi contributivi, in caso di eccessivo protrarsi dei tempi o di situazioni particolarmente complesse derivanti da eventuali utilizzi difformi e strumentali della procedura.

  5. Cessazione dell’attività aziendale. 

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CAPO III - Sanzioni

I Soci che si rendessero inadempienti agli obblighi derivanti dalle disposizioni dello Statuto sono passibili delle seguenti sanzioni, in alternativa o cumulativamente:

 

  1. censura del Presidente, in forma orale negli organi direttivi o in forma scritta, diretta all’interessato, da adottarsi in caso di comportamenti che possono essere rapidamente ricondotti ai principi organizzativi di riferimento generale;

  2. sospensione dell’impresa associata, deliberata dal CG per una durata massima di 12 mesi, con permanenza degli obblighi contributivi; la sospensione è applicata automaticamente in caso di morosità contributiva in atto da almeno 2 anni. In tal caso il rappresentante dell’impresa è sospeso anche dalla partecipazione agli organi associativi;

  3. decadenza dei rappresentanti dagli organi associativi: deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nella carica ricoperta ovvero dichiarata dallo stesso organo di appartenenza in caso di inadempimento agli obblighi derivanti dalla carica ivi compresa l’immotivata inerzia, di ripetute assenze ingiustificate o per il venir meno dei requisiti personali e professionali necessari per l’accesso ed il mantenimento della stessa carica, in particolare perdita completo inquadramento;

  4. espulsione dell’impresa associata, deliberata dal CG a maggioranza dei presenti in caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi associativi e quando nessuna altra soluzione sia ormai più praticabile; l’espulsione è applicata in caso di morosità contributiva in atto da almeno tre anni, salvo casi di grave e comprovata impossibilità ad adempiere agli obblighi contributivi per criticità contingenti legate ad eventi particolari

  5. radiazione del rappresentante in Associazione, deliberata dal CG in caso di accertate ed esclusive responsabilità personali che permettono, tuttavia, di conservare il rapporto associativo con l’azienda che deve provvedere, su sollecitazione dell’Associazione, a nominare un nuovo rappresentante per la partecipazione alla vita associativa.

 

Impugnazione: ricorso ad un Collegio arbitrale dei Probiviri per le sanzioni comminate dagli organi; per le sanzioni comminate dal Collegio speciale dei Probiviri ricorso agli altri Probiviri eletti dall’Assemblea. In entrambi i casi il ricorso, che non ha effetto sospensivo, deve essere proposto entro i 10 giorni successivi alla comunicazione della delibera con le modalità previste dal Titolo V del presente regolamento.

 

 

 

TITOLO II

FUNZIONAMENTO ORGANI

 

CAPO I - Convocazione delle riunioni

  1. Comunicazione del Presidente, senza formalità particolari, inviata per posta elettronica o fax con indicazione di ora, luogo, giorno della convocazione (e della seconda convocazione per l’Assemblea) e ordine del giorno; trasmissione, anche differita, entro i 3 giorni precedenti per l’Assemblea e le 24 ore antecedenti per tutti gli altri organi, della relativa documentazione.

  2. Preavviso a. Assemblea: 15 giorni, ridotti a 5 in caso di urgenza; b. CG: 5 giorni, ridotti a 3 in caso di urgenza.

  3. Richiesta di convocazione straordinaria al Presidente

    1. Assemblea: su richiesta del CG o almeno dal 20% dei voti totali spettanti agli associati

    2. CG: su richiesta di 1/3 dei componenti

    3. CG: possibile richiesta anche da parte dei Revisori Contabili limitatamente a questioni connesse con l’esercizio delle funzioni ad esso affidate.

  4. Autoconvocazione: con le medesime frazioni di cui al precedente alinea in caso di inerzia del Presidente protratta da 10 giorni dalla richiesta.

  5. Nei casi di convocazione straordinaria e di autoconvocazione la richiesta deve riportare la sottoscrizione autografa di ciascun delegato in Assemblea e di ciascun componente di CG.

  6. Integrazione dell’ordine del giorno:

    1. di iniziativa del Presidente: per Assemblea fino a 48 ore prima e per CG fino a 24 ore con esclusione, in ogni caso, di adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento

    2. in apertura dei lavori: ammessa se richiesta

      1. dal 70% dei voti presenti in Assemblea che rappresentino almeno il 20% di quelli totali;

      2. da almeno la metà dei componenti di CG, sempre con esclusione delle materie di cui al precedente alinea.

 

CAPO II - Costituzione e svolgimento delle riunioni

  1. Quorum costitutivi:

    1. Assemblea: almeno il 20% dei voti esercitabili; nessun quorum in seconda convocazione con esclusione dei casi di adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento per i quali è sempre necessaria la soglia minima del 20% dei voti esercitabili

    2. CG: 1/4 dei componenti. Per gli adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento è sempre necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti

    3. nel calcolo del quorum le frazioni decimali sono arrotondate per eccesso se pari o superiori alla metà, per difetto se inferiori

    4. solo per CG concorrono al quorum i membri collegati in video e tele/audioconferenza

  2. Presidenza: Presidente dell’Associazione; in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente più anziano di età.

  3. Deleghe: presenza non delegabile nel CG. 

  4. Diritto ad un solo voto in caso di partecipazione a più titoli in CG.

  5. Possibilità di inversione dei punti all’ordine del giorno: proposta dal Presidente senza voto di approvazione fatta salva richiesta contraria di almeno il 50% dei voti/componenti presenti.

  6. Ciascun socio ha diritto di conoscere i voti attribuiti a tutte le imprese iscritte attraverso la consultazione di elenchi tenuti e validati dalla Direzione generale; non è tuttavia ammessa la distribuzione o diffusione, se non al Presidente, di fotocopie o estratti dei predetti elenchi.

 

CAPO III – Deliberazioni e verbali

  1. Quorum deliberativi generali

    1. in Assemblea e CG: maggioranza semplice senza tenere conto di astenuti e schede bianche.

    2. in Assemblea e CG: le schede nulle rilevano sempre per calcolo quorum.

  2. Quorum deliberativi speciali

    1. modifiche statutarie: in Assemblea maggioranza qualificata non inferiore al 55% dei voti presenti che rappresentino almeno il 15% dei voti esercitabili; in CG maggioranza dei presenti;

    2. scioglimento: in Assemblea maggioranza qualificata dei ¾ dei voti esercitabili; in CG maggioranza dei presenti.

  3. Modalità di votazione

    1. scrutinio segreto: inderogabile per le votazioni concernenti persone; 1/4 dei voti presenti in Assemblea e dei componenti negli altri organi può chiederne l’utilizzo anche per altre deliberazioni, ad esclusione di modifiche statutarie e scioglimento; opportuno frazionamento dei voti assembleari spettanti a ciascun socio per garantirne la segretezza

    2. votazioni a scrutinio segreto: il Presidente può fissare la durata massima dello svolgimento delle operazioni elettorali, in ogni caso non superiore ad un’ora per Assemblea e a 15 minuti per tutti gli altri organi; in tale lasso temporale potranno votare anche i componenti dell’organo intervenuti successivamente alla formale apertura della riunione. Per la ripetizione delle votazioni si applicano le disposizioni previste per la designazione del Presidente da parte del CG

    3. votazioni a scrutinio palese: per alzata di mano, chiamata in sequenza di favorevoli, contrari ed astenuti; valore doppio del voto del Presidente in caso di parità.

    4. partecipazione in video e audioconferenza: i soci/componenti collegati partecipano solo alle votazioni a scrutinio palese

    5. proclamazione degli eletti: in ordine alfabetico e senza indicazione del numero di preferenze conseguite

    6. verbalizzazione: necessaria per tutte le riunioni di Assemblea e CG; possibile utilizzo della registrazione dei lavori, previa informativa dei soci/componenti partecipanti

    7. consultazione dei verbali: ammessa solo per i soci in regola con i contributi associativi ed in possesso di tale qualifica alla data dell’Assemblea per la quale si richiede di accedere al relativo verbale; possibile per tutti i componenti in carica negli altri organi, anche con riferimento a mandati nel frattempo esauriti e in caso di assenza alla riunione per il verbale del quale si richiede la consultazione; rilascio di eventuali estratti a cura del segretario.

 

 

TITOLO III

CARICHE ASSOCIATIVE

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CAPO I – Principi generali

  1. Gratuità generalizzata delle cariche; comprovate situazioni difformi costituiscono causa di decadenza automatica, deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri e non ricorribile.

  2. Rotazione – durata massima dei mandati

    1. Presidente: 4 anni massimo senza possibilità di ulteriori rielezioni

    2. Vice Presidenti, componenti organi direttivi e di controllo: 8 anni consecutivi con possibilità di ulteriori rielezioni allo stesso titolo solo dopo una vacatio di almeno un mandato. Comprovate situazioni difformi costituiscono causa di decadenza automatica, deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri e non ricorribile.

  3. Ai fini della rotazione, le cariche ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato si intendono rivestite per l’intera durata del mandato.

 

CAPO II – Requisiti di accesso

  1. In caso di concorso alla Presidenza non possono essere immessi in lista coloro che risultino privi di completo inquadramento e della copertura di una posizione di responsabilità aziendale di grado rilevante. Per i Vice Presidenti vige l’obbligo del completo inquadramento.

  2. Per ogni carica associativa, possono candidarsi coloro che ricoprono ruoli di responsabilità aziendale; non possono candidarsi coloro che abbiano riportato condanne, anche non passate in giudicato, per le figure di reato individuate dal Codice etico e dei valori associativi come particolarmente lesive dell’immagine dell’organizzazione confederale nonché coloro per i quali è in corso l’applicazione di misure interdittive; non possono altresì candidarsi coloro che evidenziano situazioni di incompatibilità rispetto al divieto di cumulare cariche associative tra loro e con incarichi politici, secondo quanto previsto dalle delibere di Confindustria. Non sono candidabili coniugi, parenti ed affini (entro il secondo grado) del personale dell’Associazione, salvo parere favorevole unanime del Collegio Speciale dei probiviri. Il possesso dei suddetti requisiti deve essere oggetto di dichiarazioni prodotte dai candidati.

  3. Non possono ricoprire cariche associative, decorsi almeno 5 anni, i rappresentanti di imprese precedentemente iscritte il cui rapporto associativo si è concluso senza il 6 completo versamento delle quote associative, anche nel caso di fallimento e/o di altre procedure concorsuali.

  4. Per i Probiviri e i Revisori non è richiesto il requisito del completo inquadramento e della responsabilità aziendale di grado rilevante.

  5. Verifica delle candidature da parte del Collegio speciale dei Probiviri;

 

CAPO III – Decadenza

  1. I componenti di tutti gli organi dell’Associazione decadono automaticamente dalla carica associativa ricoperta al momento:

    1. della nomina a componente del Governo nazionale, regionale e locale;

    2. della formalizzazione della propria candidatura per ogni tipo di consultazione elettorale;

    3. dell’assunzione di incarichi non elettivi di contenuto politico in aziende partecipate dallo Stato e da enti pubblici locali e di posizioni direttive in una formazione politica.

  2. Mancanza del requisito della responsabilità aziendale di grado rilevante o del completo inquadramento: in assenza di dimissioni volontarie, decadenza immediata dalla carica dichiarata dall’organo di appartenenza; per il Presidente e i Vice Presidenti deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri, con possibilità di ricorso ai restanti Probiviri eletti dall’Assemblea.

​

  1. Assenze ingiustificate: decadenza automatica, accertata e dichiarata dall’organo di appartenenza e comunicata dal segretario, dopo 3 assenze consecutive o mancata partecipazione alla metà delle riunioni indette nell’anno solare.

  2. Il Collegio speciale dei Probiviri può deliberare sempre, anche solo a maggioranza, la decadenza dalle cariche per motivi tali da rendere impossibile la prosecuzione dell’incarico.

  3. In situazioni di criticità, l’autosospensione dalla carica è comportamento associativo virtuoso a tutela della tenuta dell’impianto etico-valoriale del sistema; facoltà del del Collegio speciale dei Probiviri di esprimere indirizzi e sollecitazioni in tal senso, destinati ai singoli interessati.

  4. A seguito della dichiarazione di decadenza non è ammessa la rieleggibilità per almeno un mandato successivo alla dichiarazione stessa.

 

 

TITOLO IV

ELEZIONI

 

CAPO I - Formazione delle liste per l’elezione dei rappresentanti negli organi direttivi, dei Probiviri e dei Revisori contabili

  1. Modalità preferenziale di raccolta per formazione liste: autocandidature espresse dalla base associativa, successivamente verificate dal Collegio speciale dei Probiviri;

  2. Per i rappresentanti generali in CG: autocandidature espresse dalla base associativa garantendo la partecipazione di rappresentanti di imprese che hanno un peso significativo in termini di contribuzione;

  3. Per Probiviri e Revisori contabili: candidature dalla base associativa anche a seguito di sollecitazione del Presidente, con adeguato anticipo e con possibilità di indicare anche terzi esterni (solo per Revisori) purché in possesso di competenze specifiche rispetto al ruolo da ricoprire. Importante far ricadere la scelta su rappresentanti di imprese che abbiano particolari caratteristiche di affidabilità ed esperienza.

  4. Esclusione dalle liste elettorali per mancanza dei requisiti disposta dal Collegio speciale dei Probiviri.

  5. Opportuno raccogliere un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire. In caso di oggettiva e verificata impossibilità: proporzionale riduzione dei seggi disponibili.

  6. Il numero di preferenze deve essere sempre inferiore ai seggi da ricoprire; il numero di preferenze non può superare i 2/3 degli eligendi.

  7. Il numero massimo delle preferenze ammesse deve essere adeguatamente evidenziato sulla scheda stessa.

  8. In caso di parità nel numero di preferenze viene eletto il più anziano dei candidati.

 

CAPO II – Procedura per l’elezione del Presidente

  1. Consultazioni: la Commissione deve predisporre un calendario che va comunicato a tutti gli associati con congruo preavviso e con l’indicazione di almeno 3 date d’incontro;

  2. Ammesso il temporaneo funzionamento della Commissione anche con la presenza di 2 soli componenti; in caso di impedimento definitivo si procede necessariamente ad integrare la Commissione con un sorteggiato di riserva preventivamente estratto

  3. Il più anziano di età dei componenti della Commissione di designazione dà lettura della relazione dinanzi al Consiglio generale.

  4. Scrutinio segreto inderogabile anche in caso di un unico candidato, con scheda recante espressione di voto alternativa di approvazione/non approvazione della proposta della Commissione di designazione.

  5. In caso di due o più candidati predisposizione di schede con relativi nominativi, elencati in ordine alfabetico.

  6. Numero massimo di 3 candidati per il voto del CG.

  7. Mancato raggiungimento del quorum richiesto alla prima votazione:

    1. in caso di candidato unico, la proposta della Commissione di designazione si intende respinta

    2. in caso di 2 candidati, ripetizione immediata della votazione. Proposte entrambe respinte se non viene ancora raggiunto il quorum

    3. in caso di 3 candidati, ballottaggio tra i 2 candidati più votati nel primo scrutinio. Proposte entrambe respinte se non viene raggiunto ancora il quorum 

    4. in caso di parità tra voti favorevoli e contrari ovvero tra 2 candidati, ripetizione immediata della votazione. In caso di ulteriore risultato di parità, convocazione di una nuova riunione per la ripetizione della votazione. Proposte respinte alla terza votazione laddove non venga raggiunto il quorum necessario o in presenza di un nuovo esito di parità.

  8. Le consultazioni riprendono in caso di bocciatura della proposta/e della Commissione di designazione che rimane in carica per un secondo mandato di audizioni. In caso di ulteriore nuovo esito negativo, formazione di una nuova Commissione di designazione.

  9. Voto in Assemblea a scrutinio segreto, con scheda recante espressione di voto alternativa di approvazione/non approvazione della proposta di Presidente designato, deliberata dal CG.

  10. Non ammessa, in ogni caso, presentazione diretta di altre candidature in Assemblea o recupero di nominativi non approvati dal CG.

  11. In caso di voto negativo dell'Assemblea ripartenza consultazioni, con un secondo mandato della Commissione di designazione in carica; insediamento di una nuova Commissione in analogia a quanto previsto in caso di 2 esiti negativi consecutivi in CG.

  12. In caso di mancato raggiungimento del quorum deliberativo dell’Assemblea la proposta della Commissione di designazione, approvata dal CG non si intende respinta; necessaria la convocazione di una nuova Assemblea e solo dopo 2 ulteriori riunioni andate deserte, è necessaria la ripartenza delle consultazioni.

 

CAPO III – Procedura per l’elezione dei Vice Presidenti

  1. Il Presidente designato dal CG individua i Vice Presidenti e li sottopone, in una riunione successiva a quella di designazione, all’approvazione del CG.

  2. Il CG delibera “a pacchetto” su tutti i nominativi con votazione a scrutinio segreto per approvazione/non approvazione della proposta del Presidente designato.

  3. L’Assemblea, con un’unica votazione, elegge il Presidente, i Vice Presidenti e approva il programma di attività.

 

 

TITOLO V

PROBIVIRI

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CAPO I - Collegio arbitrale: ricorso introduttivo e costituzione collegio

  1. Il Collegio arbitrale viene attivato con la presentazione di un ricorso alla segreteria dei Probiviri entro 15 giorni dai fatti ritenuti pregiudizievoli. Il termine per l’impugnazione delle sanzioni è di 10 giorni dalla loro comunicazione.

  2. Il deposito del ricorso ai Probiviri deve essere obbligatoriamente accompagnato, pena l’irricevibilità, dal contestuale versamento di una somma, a titolo di deposito cauzionale. La somma verrà restituita al soggetto ricorrente solo nell’ipotesi di accoglimento del ricorso; in caso contrario verrà destinata al finanziamento di borse di studio e di progetti speciali per la formazione. L’importo del deposito cauzionale è stabilito all’inizio di ogni anno dal Collegio speciale tra il 20% e il 50% del contributo associativo minimo. La copia della ricevuta di avvenuto bonifico deve essere depositata unitamente al ricorso.

  3. Contenuti del ricorso: sintesi dei motivi e delle richieste di intervento, indicazione del Proboviro di fiducia tra i Probiviri eletti in Assemblea che non appartengono al Collegio speciale

  4. Notifica del ricorso da parte della segreteria alla controparte e richiesta di nomina del Proboviro di fiducia entro i 10 giorni successivi; rifiuto o immotivato ritardo costituiscono grave inadempienza agli obblighi associativi e comportano automatica soccombenza nel giudizio arbitrale.

  5. Possibilità di rifiutare l’incarico arbitrale solo per gravi motivi personali o nei casi previsti dal Codice di procedura civile; possibilità di ricusazione nei casi e con le modalità previste dal Codice di procedura civile, con decisione del Collegio speciale. La presentazione di un’istanza di ricusazione per fini prettamente dilatori e basata su motivi infondati costituisce grave inadempienza agli obblighi associativi e comporta automatica soccombenza nel giudizio arbitrale.

  6. Individuazione del Presidente del collegio da parte dei 2 Probiviri nominati dalle parti; in caso di dissenso, nomina richiesta al Presidente del Tribunale di L’Aquila che provvederà alla scelta tra i restanti Probiviri eletti dall’Assemblea.

  7. Formale costituzione del Collegio arbitrale non oltre i 10 giorni successivi con apertura della fase istruttoria.

 

CAPO II - Collegio arbitrale: istruttoria e decisione

  1. Discrezionalità di procedura e di mezzi istruttori; possibilità di disporre audizioni personali ed esibizione di documenti.

  2. Comunicazione da parte del Collegio arbitrale ai Probiviri di Confindustria della controversia ad esso demandata; il Collegio speciale dei Probiviri di Confindustria, di propria iniziativa o su richiesta del collegio arbitrale, può fornire elementi di orientamento per la composizione delle controversie stesse.

  3. La decisione del Collegio è emessa, anche a maggioranza, entro 60 giorni dalla data della sua costituzione, prorogabili per ulteriori 30 giorni. Facoltà per il Proboviro dissenziente di non sottoscrivere il lodo.

  4. Trascorso il termine massimo per la decisione, caducazione degli atti compiuti per superamento del termine da attivare su istanza della parte interessata.

  5. Comunicazione del lodo alle parti interessate entro 10 giorni dalla data della deliberazione.

  6. Possibilità di appello del lodo al collegio arbitrale dei Probiviri confederali con presentazione del ricorso alla segreteria entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data della relativa comunicazione.

  7. In caso di errori materiali o di calcolo, possibilità di correzione del lodo su istanza di parte o d’ufficio dallo stesso Collegio.

 

CAPO III - Collegio speciale: composizione, funzioni e procedura

  1. Composto da 3 Probiviri. I componenti del Collegio speciale non possono essere nominati arbitri per la risoluzione di una controversia interna.

  2. Interviene su impulso degli organi direttivi. Agisce d’ufficio in presenza di gravi motivi o di inerzia.

  3. Può chiedere l’intervento del Collegio speciale di Confindustria per evidenziare la necessità di commissariamento.

  4. Funzioni: rilascia parere obbligatorio sul profilo personale e professionale dei candidati alle cariche; per il Presidente il parere è vincolante; interpreta la normativa interna dell’Associazione; dichiara la decadenza dalle cariche associative per motivi tali da rendere impossibile la prosecuzione dell’incarico; vigila a presidio generale della vita associativa; esamina i ricorsi sulle domande di adesione.

  5. Le decisioni del Collegio speciale possono essere impugnate, non oltre 10 giorni dalla data della loro comunicazione alla parte/i, con ricorso davanti ai restanti Probiviri, riuniti in Collegio di riesame, che decide a maggioranza nei 30 giorni successivi alla data di ricezione del ricorso. Il termine per l’impugnazione dinanzi al Collegio di riesame delle sanzioni irrogate dal Collegio speciale è di 10 giorni dalla loro comunicazione.

  6. Effetto non sospensivo del ricorso, salvo valutazione di grave e irreparabile pregiudizio.

 

CAPO IV – Sospensione dei termini procedurali e segreteria

  1. Tutte le procedure davanti ai Probiviri sono sospese dal 1°al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio di ogni anno

  2. La segreteria dei Probiviri è assegnata al Direttore o ad altra risorsa della tecnostruttura appositamente delegata.

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