STATUTO
TITOLO I - PROFILO ORGANIZZATIVO
Art. 1 – Vision e mission
L’Associazione denominata “Confindustria L’Aquila – Abruzzo Interno” ha sede legale in L’Aquila e ulteriore sede in Avezzano.
Aderisce quale Associato effettivo a Confindustria, partecipando così al sistema di rappresentanza delle imprese industriali e delle imprese produttrici di beni e servizi come delineato nello statuto e nei regolamenti di Confindustria.
In dipendenza di ciò essa acquisisce i diritti e gli obblighi conseguenti per sé e per i propri Soci.
Adotta il logo confederale e gli altri segni distintivi del sistema associativo, con le modalità stabilite nel regolamento di Confindustria.
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Adotta il Codice Etico e dei Valori Associativi di Confindustria, che costituisce parte integrante del presente Statuto, ispirando ad esso le proprie modalità organizzative ed i propri comportamenti ed impegnando i Soci alla sua osservanza.
Può aderire ad Organizzazioni ed Enti nazionali, comunitari ed internazionali e può costituire, stabilendone organizzazione e compiti, Delegazioni o Uffici distaccati.
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È autonoma, apartitica e indipendente da ogni condizionamento esterno.
Nel rispetto delle disposizioni confederali in materia dei ruoli e delle prestazioni tra le componenti del Sistema, Confindustria L’Aquila – Abruzzo Interno esprime la sua mission principalmente attraverso il perseguimento di tre obiettivi:
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esprimere un’efficace rappresentanza dei soci in tutte le sedi di interlocuzione esterna;
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assicurare solida identità e diffuso senso di appartenenza alle imprese associate che ad essa fanno riferimento;
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erogare efficienti servizi sia di interesse generale che su tematiche specifiche.
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A tal fine, Confindustria L’Aquila – Abruzzo Interno è impegnata a:
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a) valorizzare la propria capacità di comporre istanze ed interessi diversificati per esprimere azioni di rappresentanza coerenti e condivise;
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b) promuovere sinergie tra le componenti del Sistema;
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c) attivare servizi innovativi anche attraverso l’instaurazione di collaborazioni e partnership con enti esterni;
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d) erogare, con gli standard qualitativi definiti da Confindustria, i servizi ritenuti strategici;
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e) dotarsi di adeguati strumenti di ascolto della base associativa e di miglioramento della comunicazione interna e verso l’esterno.
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L'Associazione ha durata illimitata.
Art. 2 – Attività istituzionali
Sono attività istituzionali di Confindustria L’Aquila – Abruzzo Interno:
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favorire il progresso e lo sviluppo delle imprese, stimolare la solidarietà e la collaborazione tra le stesse, promuovere l’affermazione di un’imprenditorialità improntata al pieno rispetto delle leggi e delle regole;
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rappresentare, tutelare ed assistere nei limiti del presente Statuto le imprese associate nei rapporti con le Istituzioni ed Amministrazioni, con le Organizzazioni economiche, politiche, sindacali e con ogni altra componente della società;
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concorrere a promuovere con le Istituzioni e le Organizzazioni economiche, politiche, sociali e culturali iniziative per perseguire più ampie finalità di crescita e sviluppo, fatti salvi l'autonomia e gli interessi dei singoli componenti;
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la promozione e lo svolgimento di attività di cooperazione allo sviluppo, anche internazionale;
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fornire servizi di informazione, consulenza ed assistenza alle imprese su tutti i temi inerenti una moderna gestione d’azienda. A titolo esemplificativo e non esaustivo:
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assistere le imprese nella disciplina dei rapporti di lavoro con i dipendenti e nella stipula di contratti collettivi di secondo livello;
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esaminare e trattare le controversie collettive ed individuali concernenti le imprese associate;
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provvedere alla rilevazione di dati statistici di interesse generale e specifico di singole imprese o categorie di imprese;
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accompagnare e stimolare le imprese nei processi di internazionalizzazione e più in generale di sviluppo del proprio business;
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assistere i propri associati in materia di innovazione e trasferimento tecnologico svolgendo anche funzione di raccordo tra le imprese e i soggetti della ricerca;
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promuovere lo sviluppo delle competenze attraverso strutturate attività di formazione continua destinate agli imprenditori ed ai loro collaboratori.
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Confindustria L’Aquila – Abruzzo Interno non ha fini di lucro. Può, tuttavia, promuovere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale purché strumentalmente finalizzate ad una migliore realizzazione dei propri scopi associativi.
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TITOLO II - SOCI
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Art. 3 – Perimetro della rappresentanza e categorie di soci
Possono aderire a Confindustria L’Aquila – Abruzzo Interno le imprese industriali e le imprese produttrici di beni e servizi che abbiano un’organizzazione complessa e che:
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a) siano costituite con riferimento ad una delle forme societarie previste dall’ordinamento generale;
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b) diano puntuale attuazione ai principi organizzativi dettati dal codice civile per l’esercizio dell’attività imprenditoriale;
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c) si ispirino alle regole del mercato e della concorrenza attraverso comportamenti orientati ad integrità, autonomia e trasparenza, senza condizionamenti derivanti da conflitti di interesse con gli scopi perseguiti da Confindustria L’Aquila – Abruzzo Interno, anche secondo quanto disposto dal Codice Etico e dei valori associativi;
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d) dispongano di un’adeguata struttura organizzativa, evidenziando un sufficiente potenziale di crescita.
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Le imprese con i requisiti di cui al comma precedente sono inquadrate nelle categorie dei soci effettivi e dei soci ordinari di territorio a seconda delle diverse caratteristiche.
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Sono soci effettivi:
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le imprese che abbiano un’Associazione o Federazione di settore di riferimento già aderente a Confindustria con sede legale nel territorio della provincia dell’Aquila o con sede legale in luogo diverso, ma che abbiano comunque nel territorio della predetta provincia stabilimenti o cantieri e/o attività sussidiarie di filiale o deposito.
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le imprese il cui rapporto contributivo con il Sistema sia regolato da specifiche convenzioni sottoscritte a livello nazionale.
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Sono soci ordinari di territorio le imprese che non abbiano una corrispondente Associazione o Federazione di settore aderente a Confindustria, con sede legale nel territorio della provincia dell’Aquila o con sede legale in luogo diverso ma che abbiano comunque nel territorio della suddetta provincia stabilimenti o cantieri e/o attività sussidiarie di filiale o deposito.
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Possono, altresì, aderire in qualità di soci aggregati realtà imprenditoriali che non possiedano i requisiti per essere inquadrate come soci effettivi o soci ordinari di territorio, ma presentino solo caratteristiche di strumentalità, complementarietà e raccordo economico con quelle di cui alle due precedenti tipologie.
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Tutti i soci vengono iscritti nel Registro Imprese di Confindustria L’Aquila – Abruzzo Interno e nel Registro Imprese di Confindustria che certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo l’appartenenza dell’impresa al Sistema.
Art. 4 – Rapporto associativo
La domanda di adesione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa e compilata su appositi moduli predisposti dall’Associazione.
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La domanda deve contenere l’espressa accettazione delle norme del presente Statuto, di tutti i diritti e gli obblighi da esso derivanti, nonché del Codice Etico e dei Valori Associativi di Confindustria.
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Previa istruttoria condotta dalla struttura tecnico-organizzativa in ordine alle caratteristiche per l’inquadramento in una delle categorie di soci di cui al precedente art. 3, la domanda viene sottoposta alla deliberazione con scrutinio palese del Consiglio generale.
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Il Consiglio generale accoglie a maggioranza semplice le domande di adesione dei soci effettivi e a maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti quelle dei soci ordinari di territorio.
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Sono disciplinate dal regolamento di attuazione del presente Statuto le modalità di comunicazione, perfezionamento e di impugnazione delle decisioni sulle domande di adesione.
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Il rapporto associativo ha la durata di un biennio dalla data di iscrizione; successivamente ha durata annuale e si intende tacitamente rinnovato ove non venga data formale disdetta con lettera raccomandata a.r. con preavviso almeno tre mesi prima della scadenza.
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Le cause e le modalità di cessazione del rapporto associativo sono disciplinate nel regolamento di attuazione del presente Statuto.
Art. 5 – Diritti e doveri
I soci effettivi hanno diritto di ricevere le prestazioni istituzionali di rappresentanza, tutela, informazione, assistenza e consulenza derivanti dall’appartenenza a Confindustria L’Aquila – Abruzzo Interno e al Sistema. Partecipano e intervengono all’Assemblea e hanno piena capacità di elettorato attivo e passivo in tutti gli Organi associativi, purché in regola con gli obblighi statutari e contributivi.
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I soci ordinari di territorio hanno gli stessi diritti dei soci effettivi con esclusione della capacità di elettorato attivo e passivo per le cariche di Presidente, Vice Presidente dell’Associazione ed incarichi, anche di rappresentanza esterna, di livello confederale.
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I soci aggregati non hanno diritto ad alcuna prestazione di rappresentanza, assistenza e tutela diretta di contenuto politico, tecnico-economico e sindacale. Partecipano e intervengono all’Assemblea senza capacità di elettorato attivo e passivo. Hanno diritto di elettorato attivo solo negli organi delle articolazioni interne merceologiche e territoriali.
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L’adesione a Confindustria L’Aquila – Abruzzo Interno comporta l’obbligo di accettare il presente Statuto, i Regolamenti di attuazione, il Codice Etico e dei Valori Associativi di Confindustria, nonché ottemperare alle delibere degli Organi direttivi e di controllo.
In particolare, i soci devono:
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versare i contributi associativi nella quantità e con le modalità previste dalla Delibera contributiva annuale;
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partecipare attivamente alla vita associativa con particolare riferimento all’Assemblea e alle riunioni degli Organi associativi di cui si è chiamati a far parte;
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non assumere iniziative di comunicazione esterna che possano avere risvolti negativi sugli interessi rappresentati da Confindustria L’Aquila – Abruzzo Interno - ovvero da altra componente del Sistema - senza un preventivo coordinamento con la stessa. Costituisce comportamento gravemente contrastante con i doveri di adesione al Sistema l’utilizzo strumentale della struttura associativa per conseguire risultati riconducibili a proprie politiche di business aziendale.
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I soci effettivi e quelli ordinari di territorio non possono, inoltre, aderire ad Associazioni che facciano parte di Organizzazioni concorrenti nella fattispecie con Confindustria e costituite per scopi analoghi. Costituisce comportamento gravemente contrastante con i doveri associativi l’assunzione di cariche associative nelle predette Organizzazioni concorrenti.
Art. 6 - Sanzioni
È sanzionata ogni violazione dei doveri dei soci. Le sanzioni sono rapportate alla gravità degli inadempimenti e sono ricorribili, con effetto non sospensivo, ai Probiviri nel termine perentorio di dieci giorni dalla notifica. Le tipologie, gli organi competenti all’irrogazione e le modalità di impugnazione sono descritte nel regolamento di attuazione del presente statuto.
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TITOLO III - GOVERNANCE
Art. 7 – Organi associativi
Sono organi di Confindustria L’Aquila – Abruzzo Interno:
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l’Assemblea;
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il Consiglio generale;
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il Presidente e i Vice Presidenti;
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gli Organi di controllo: Probiviri e Revisori contabili.
Art. 8 - Assemblea
L’Assemblea è composta dai rappresentanti di tutte le imprese associate in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi dell’anno precedente, che può essere effettuato sino a massimo tre giorni precedenti della data dell’Assemblea. Partecipano, senza diritto di voto, i soci aggregati.
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L’Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta all’anno per l’approvazione annuale del bilancio e della delibera contributiva nonché per tutti gli altri adempimenti organizzativi, comprese le modificazioni statutarie e la delibera di eventuale scioglimento.
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Si riunisce in via straordinaria in tutti i casi di ulteriore convocazione durante l’anno, indipendentemente dai contenuti posti all’ordine del giorno ma conservando i quorum costitutivi e deliberativi previsti per la convocazione in via ordinaria.
I soci intervengono in Assemblea direttamente – attraverso propri rappresentanti anche non in possesso dei requisiti di responsabilità aziendale di grado rilevante necessari per l’accesso alle cariche direttive, ma muniti di apposita delega a firma del legale rappresentante – o per delega conferita ad altro socio nel limite massimo di una per ogni azienda iscritta.
E’ ammessa una pluralità di deleghe tra imprese riconducibili a un medesimo gruppo societario secondo le figure civilistiche del controllo e del collegamento.
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Lo stesso dicasi per le imprese di proprietà familiare, legate da vincoli anche solo di fatto, che abbiano preventivamente dichiarato all’Associazione di voler essere considerate unitariamente ai fini della presenza in Assemblea.
I soci non in regola con gli obblighi di cui al primo comma possono comunque partecipare ai lavori assembleari, ma senza diritto di voto e intervento.
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I soci morosi non possono ricevere delega da altro socio in regola a partecipare e ad esercitare il diritto di voto nei limiti contenuti nella delega.
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Ogni socio partecipante all’Assemblea ha diritto ad un voto e, in aggiunta, ad un numero di voti supplementari rapportato al contributo associativo ordinario di competenza dell’anno solare precedente effettivamente riscosso dall’Associazione.
I voti supplementari spettanti a ciascun socio sono calcolati secondo i seguenti scaglioni di contribuzione:
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da 1.000,00 a 10.000,00 euro: 1 voto ogni 500 euro;
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da 10.000,01 a 20.000,00 euro: 1 voto ogni 1.000 euro;
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da 20.000,01 a 30.000,00 euro: 1 voto ogni 2.000 euro;
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oltre 30.000,01 euro: 1 voto ogni 5.000 euro.
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I voti saranno assegnati con arrotondamenti per frazione superiore o uguale alla metà.
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Ai soci che alla data dell’Assemblea non abbiano compiuto un intero anno di iscrizione è attribuito un solo voto.
All’Assemblea partecipano, senza diritto di voto, i Revisori contabili, i Probiviri, il Direttore Generale.
Le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione sono contenute nel regolamento di attuazione dello statuto.
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Sono competenze distintive dell’Assemblea:
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a) eleggere, ogni biennio pari, il Presidente e i Vice Presidenti ed approvare il relativo programma di attività;
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b) eleggere, ogni biennio dispari, i componenti elettivi del Consiglio generale;
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c) eleggere, ogni biennio dispari, i Probiviri e i Revisori contabili;
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d) determinare gli indirizzi strategici e le direttive di massima dell'attività dell’Associazione ed esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi della stessa;
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e) approvare la delibera contributiva e il bilancio consuntivo;
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f) modificare il presente Statuto;
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g) deliberare lo scioglimento dell’Associazione e nominare uno o più liquidatori;
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h) deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio generale o dal Presidente.
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La delibera contributiva e il bilancio consuntivo approvati dall’Assemblea sono trasmessi a Confindustria; il bilancio deve essere trasmesso non oltre il 30 settembre di ogni anno.
Art. 9 – Consiglio generale
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Il Consiglio generale è composto da:
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il Presidente, l’ultimo Past President, purché espressione di impresa iscritta e privo di incarichi politici, i Presidenti delle componenti territoriali e merceologiche, il Presidente del Comitato Piccola Industria e il Presidente dei Giovani Imprenditori;
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i seguenti componenti:
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10 rappresentanti generali eletti dall’Assemblea ordinaria negli anni dispari ;
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1 rappresentante aggiuntivo nominato dalle componenti territoriali e merceologiche interne con numero di imprese aderenti superiore a 50;
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2 rappresentanti aggiuntivi nominati dalla Piccola Industria e n. 1 rappresentante aggiuntivo nominato dai Giovani Imprenditori;
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3 Vice Presidenti con mandato biennale rinnovabile per un massimo di tre volte consecutive negli anni pari;
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2 membri nominati dal Presidente tra persone che siano espressione particolarmente significativa della base associativa.
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Sono invitati permanenti al Consiglio generale, senza diritto di voto, i Revisori contabili e i Probiviri. Non sono ammessi altri inviti permanenti ma solo per singole riunioni in ragione dello specifico contributo che può essere assicurato sui temi all’ordine del giorno.
I componenti elettivi del Consiglio generale durano in carica due anni e scadono in occasione dell’Assemblea ordinaria degli anni dispari; i componenti possono essere rieletti allo stesso titolo per un massimo di altri tre bienni consecutivi al primo. Dopo i predetti mandati consecutivi ulteriori rielezioni sono ammesse trascorso almeno un mandato.
Il Consiglio generale si riunisce, di regola, almeno una volta ogni tre mesi.
Le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione delle riunioni del Consiglio generale, nonché su eleggibilità, decadenza e sostituzione dei componenti sono contenute nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.
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Sono competenze distintive del Consiglio generale:
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proporre all’Assemblea il Presidente ed i Vice Presidenti, nonché il relativo programma di attività;
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nel quadro delle deliberazioni e delle direttive dell’Assemblea, curare il conseguimento dei fini statutari e prendere in esame tutte le questioni di carattere generale;
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deliberare le direttive generali per eventuali accordi di carattere sindacale o tecnico-economico;
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stabilire l’azione a breve termine dell’Associazione e decidere i piani per l’azione a medio e lungo termine;
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sovrintendere alla gestione del fondo comune, proporre all’Assemblea il bilancio consuntivo e la delibera contributiva e approvare il bilancio preventivo;
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istituire eventuali Commissioni e Gruppi tecnici di supporto all’attività dei Vice Presidenti;
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designare e revocare i rappresentanti esterni dell’Associazione;
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indicare le questioni che devono essere sottoposte all’esame dell’Assemblea;
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deliberare tutti gli atti di straordinaria amministrazione che riterrà necessari, opportuni ed utili per il miglior conseguimento dei fini dell’Associazione;
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deliberare le domande di adesione;
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svolgere attività di indirizzo e controllo delle società controllate nominandone gli amministratori;
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formulare e proporre, per l’approvazione dell’Assemblea, le modifiche dello Statuto;
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approvare e modificare il Regolamento di attuazione del presente Statuto;
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determinare i criteri per la composizione merceologica dei vari Settori e decidere la costituzione delle stesse;
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istituire eventuali delegazioni territoriali dell’Associazione;
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deliberare le sanzioni di espulsione, sospensione e radiazione;
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nominare e revocare il Direttore dell’Associazione e il Vice Direttore;
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esercitare gli altri compiti previsti dal presente Statuto e dal relativo Regolamento di attuazione.
Art. 10 – Presidente
Il Presidente è eletto dall'Assemblea ordinaria di ogni biennio pari, su proposta del Consiglio generale. Può durare in carica per un massimo di quattro anni consecutivi senza possibilità di ulteriori rielezioni.
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I candidati alla Presidenza da sottoporre alla votazione del Consiglio generale sono individuati dalla Commissione di designazione di cui all’art. 11 previa consultazione dei soci.
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Sono competenze distintive del Presidente:
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la rappresentanza istituzionale e legale dell’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio;
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la vigilanza sull’andamento delle attività associative e sull’esecuzione delle deliberazioni degli organi direttivi;
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la convocazione degli organi associativi e il loro coordinamento anche con quelli delle articolazioni organizzative interne, con poteri sostitutivi in caso di impedimento e di immotivata inerzia;
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la promozione di nuovi servizi per il costante sviluppo associativo;
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il compimento degli atti di ordinaria amministrazione, con facoltà di delega.
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Al fine di presidiare le attività istituzionali di cui all’art. 2, è facoltà del Presidente attribuire deleghe specifiche ai Vice Presidenti per lo sviluppo delle tematiche identificate come prioritarie per l’attuazione della mission e del ruolo dell’Associazione.
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Nel caso in cui uno o più Vice Presidenti vengano a mancare per qualsiasi motivo nel corso del loro mandato, il Presidente sottopone al Consiglio generale la nomina dei loro sostituti. I componenti così nominati rimangono in carica sino alla scadenza del Presidente.
In caso di cessazione anticipata del mandato del Presidente, il Vice Presidente più anziano di età ne svolge temporaneamente le funzioni in attesa che venga completato l’iter procedurale per l’elezione del nuovo Presidente. In tal caso la Commissione di designazione deve insediarsi nei 30 giorni successivi.
Il Presidente subentrante porta a termine il mandato in corso e può essere rieletto se ha ricoperto meno della metà del mandato.
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Il Presidente, i Vice Presidenti, il Presidente del Comitato Piccola Industria, il Presidente dei Giovani Imprenditori e l’ultimo Past President costituiscono l’Ufficio di Presidenza che si riunisce ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno, per la discussione e la trattazione di tematiche e questioni di interesse dei Soci e dell’Associazione. L’Ufficio di Presidenza svolge funzioni consultive.
Art. 11 – Commissione di designazione – Procedura di designazione ed elezione
La Commissione è composta da tre imprenditori associati, in possesso dei requisiti personali, organizzativi e professionali previsti dal Codice etico e dei valori associativi, che abbiano maturato una significativa esperienza di cariche associative, sorteggiati in Consiglio Generale all’interno di un elenco di almeno 5 nominativi predisposto dal Collegio speciale dei Probiviri sentiti i Past President.
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La Commissione deve insediarsi 3 mesi prima della scadenza del mandato del Presidente.
Segretario della Commissione è il Direttore dell’Associazione.
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Le consultazioni della Commissione hanno una durata fino a 6 settimane e devono riguardare un’ampia, qualificata e rappresentativa platea di soci.
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Nelle prima settimana la Commissione può sollecitare l’invio di eventuali autocandidature con i relativi programmi e ne verifica d’intesa con il Collegio dei Probiviri il profilo personale e professionale.
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La Commissione ha poi piena discrezionalità per assicurare l’emersione di eventuali altri candidati nel corso delle consultazioni, con l’obbligo di sottoporre al voto del Consiglio generale i candidati che raccolgano il consenso di almeno il 20% dei voti assembleari.
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I candidati – in particolare – devono produrre dichiarazione di completo inquadramento rilasciata dall’Associazione di riferimento; certificato camerale; autocertificazione circa l’assenza di condanne o procedure penali in corso.
Al termine delle consultazioni la Commissione redige una relazione finale di sintesi delle valutazioni raccolte su massimo tre candidati, relativa ai rispettivi programmi di attività e alle indicazioni emerse dalle consultazioni, comprensiva altresì del parere, obbligatorio e vincolante, sul profilo personale e professionale rilasciato dal Collegio speciale dei Probiviri. La relazione viene sottoposta al Consiglio generale che designa il candidato Presidente da sottoporre all’elezione dell’Assemblea.
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Per acquisire lo status di Presidente designato occorre conseguire la metà più uno dei voti dei presenti senza tener conto di astenuti e schede bianche; si computano, invece, le schede nulle.
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Il Presidente viene eletto a scrutinio segreto dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti presenti senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; si computano invece le schede nulle.
Non è ammessa la presentazione diretta di altre candidature in Assemblea.
Art. 12 – Organi di controllo
Sono organi di controllo i Probiviri e i Revisori contabili.
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I Probiviri sono 6 e i Revisori contabili sono 5 di cui uno, il Presidente, deve essere iscritto nel Registro dei Revisori legali.
I Revisori contabili possono essere anche non soci.
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Sia i Probiviri che i Revisori contabili sono eletti con votazione a scrutinio segreto dall’Assemblea di ogni biennio dispari e sono rinnovabili per un massimo di tre volte consecutive.
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Eventuali rielezioni sono ammesse trascorso un mandato di vacatio.
Entrambi sono invitati a partecipare alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio generale.
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La carica di Proboviro e quella di Revisore contabile sono incompatibili con tutte le cariche dell’Associazione e con quella di Presidente, Vice Presidente e cariche analoghe di altra organizzazione confederale.
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Le modalità di elezione e di funzionamento sono contenute nel Regolamento di attuazione del presente Statuto.
Spetta ai 3 Probiviri, costituiti in collegio arbitrale secondo le modalità previste dal Regolamento di attuazione del presente Statuto, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra i soci o tra questi e l’Associazione e che non si siano potute definire bonariamente. Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.
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All’inizio di ogni anno i Probiviri designano, a maggioranza tra loro, 3 Probiviri che costituiscono un Collegio speciale delegato ad assolvere funzioni elettorali, interpretative, disciplinari e di vigilanza generale sulla base associativa.
L’appello contro le decisioni del Collegio speciale deve essere proposto ai restanti Probiviri eletti dall’Assemblea riuniti in Collegio di riesame.
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Segretario del Collegio dei Probiviri è il Direttore dell’Associazione.
Il Collegio dei Revisori contabili vigila sull’andamento della gestione economica e finanziaria dell’Associazione ed il loro Presidente riferisce all’Assemblea con la relazione sul bilancio consuntivo.
I meccanismi di controllo e revisione contabile sono rispettosi delle formule previste dall’ordinamento generale.
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CAPITOLO IV - ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA
Art. 13 – Categorie merceologiche
Le imprese associate possono essere suddivise in categorie/sezioni merceologiche rappresentanti i principali settori del territorio per la trattazione di questioni di particolare interesse.
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La costituzione e lo scioglimento sono deliberati dal Consiglio generale su richiesta delle aziende iscritte. Devono rappresentare un significativo numero di imprese e ogni categoria/sezione elegge un Presidente ed un Consiglio.
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Le norme di elezione, convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione degli organi sono contenute all’interno di uno specifico regolamento .
Art. 14 – Comitato Piccola Industria
Il Comitato Piccola Industria è costituito allo scopo di dare rilevanza alle specifiche istanze delle piccole imprese.
Il Comitato è costituito da un numero variabile di rappresentanti delle imprese che occupano normalmente non oltre 50 addetti. Ha lo scopo di dare rilevanza alle specifiche istanze delle piccole imprese ed esaminare le questioni di specifico interesse per eventuali proposte agli organi dell’Associazione.
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Elegge un Presidente che è membro di diritto del Consiglio generale.
Le attività e le modalità di funzionamento del Comitato Piccola Industria sono disciplinate all’interno di uno specifico regolamento.
Art. 15 – Gruppo Giovani Imprenditori
Nell’ambito dell’Associazione è costituito il Gruppo Giovani Imprenditori per promuovere iniziative e azioni in linea con gli scopi del movimento nazionale G.I. di Confindustria.
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I Giovani Imprenditori eleggono un Presidente e un Consiglio. Il Presidente è membro di diritto del Consiglio generale.
Le attività e le modalità di funzionamento del Gruppo Giovani Imprenditori sono disciplinate all’interno di uno specifico Regolamento.
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TITOLO V - FUNZIONAMENTO ORGANIZZATIVO INTERNO
Art. 16 – Direttore Generale
Il Direttore Generale è nominato e revocato dal Consiglio Generale.
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È responsabile del funzionamento della struttura interna e della gestione del personale dipendente, delle assunzioni, dei licenziamenti e delle politiche retributive, queste ultime nei limiti del bilancio preventivo approvato dal Consiglio generale.
Dirige tutte le attività dell’Associazione e sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria, predispone la bozza di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione degli Organi.
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Il Direttore Generale partecipa alle riunioni degli Organi svolgendo le funzioni di Segretario.
Art. 17 – Fondo comune
Il Fondo comune è costituito da:
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contributi e quote di ammissione;
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gli avanzi delle gestioni annuali ed eventuali riserve;
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gli investimenti mobiliari e immobiliari;
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le erogazioni o lasciti da chiunque e a qualsiasi titolo devoluti a Confindustria L’Aquila – Abruzzo Interno.
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Il Fondo Comune è indivisibile tra i soci.
Art. 18 – Bilancio preventivo e consuntivo
I bilanci preventivo e consuntivo sono redatti per ciascun anno solare.
Il consuntivo è composto da: rendiconto economico, stato patrimoniale, nota integrativa, struttura delle partecipazioni in società controllate e collegate, prospetto delle fonti e degli impieghi e relazione dei Revisori contabili.
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Il bilancio preventivo viene sottoposto all’approvazione del Consiglio generale entro il 30 novembre dell’anno precedente l’esercizio cui si riferisce.
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Il bilancio consuntivo viene invece sottoposto all’approvazione dell’Assemblea corredato dalla relazione del Presidente e a quella dei Revisori Contabili.
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Il bilancio dell’Associazione e quelli delle società controllate, sono corredati da relazioni di certificazione.
Il Consiglio generale sottopone la bozza di bilancio consuntivo ai Revisori Contabili un mese prima dell’Assemblea chiamata ad approvarlo.
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Durante i 15 giorni precedenti l’Assemblea, il bilancio consuntivo è depositato presso la Direzione Generale dell’Associazione affinché gli associati possano prenderne visione.
Art. 19 – Modifiche statutarie e scioglimento
Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dall’Assemblea con il voto favorevole pari almeno al 55% dei voti presenti in Assemblea che rappresentino almeno il 50% dei voti totali esercitabili.
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Ai soci che in sede di votazione abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare tramite posta elettronica certificata/lettera raccomandata, entro trenta giorni dall’avvenuta comunicazione delle modifiche stesse. Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dal primo gennaio dell’anno successivo.
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Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea con il voto favorevole dei ¾ dei voti esercitabili.
La stessa Assemblea nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri ed i compensi e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue che possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo previsto dalla legge.
Art. 20 - Disposizione di rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del regolamento di attuazione, la normativa e i principi generali di Confindustria nonché le disposizioni di legge.
Norme transitorie
I nuovi organi di Confindustria L’Aquila – Abruzzo Interno, a seguito dell’approvazione del nuovo statuto da parte dell’Assemblea di giugno 2016, andranno a comporsi secondo le seguenti fasi/cadenze temporali:
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entro fine 2016 elezione del Presidente e dei Vice Presidenti;
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l’attuale Consiglio Direttivo resta in carica fino all’Assemblea 2017;
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i Probiviri e il Collegio dei Revisori in essere restano in carica fino all’Assemblea 2017 che eleggerà i nuovi organi di controllo;
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insediamento del Consiglio generale (nella composizione individuata dall’art. 9 dello Statuto) a seguito dell’elezione da parte dell’Assemblea 2017 dei 10 rappresentanti generali in Consiglio generale.