Circ. 116/26 - Linee guida del Garante privacy sull'utilizzo dei tracking pixel nelle e-mail – Nota Confindustria.

Informiamo le Aziende Associate che con il provvedimento n. 284 del 17 aprile 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 2026, il Garante per la protezione dei dati personali ha adottato le linee guida in materia di utilizzo di tracking pixel nelle comunicazioni di posta elettronica, che chiariscono la disciplina applicabile a tali strumenti e individuano i principali adempimenti per le imprese. Il termine per l’adeguamento è stato fissato al 29 ottobre 2026.
Per agevolare la comprensione delle nuove indicazioni, il Garante privacy ha inoltre pubblicato, il 5 ottobre 2026, il vademecum Tracking pixel nelle e-mail.
I tracking pixel sono piccoli elementi grafici, generalmente invisibili al destinatario, inseriti nel corpo delle e-mail che, attraverso il caricamento di immagini da server remoti, consentono al mittente o a soggetti terzi di acquisire informazioni sull’apertura del messaggio. A seconda della configurazione, possono essere rilevati il momento e il numero delle aperture, l’identità del destinatario e ulteriori informazioni tecniche, quali l’indirizzo IP e il dispositivo utilizzato.
Questi strumenti possono essere impiegati per diverse finalità, tra cui, la verifica della corretta ricezione delle e-mail (deliverability), il contrasto allo spam, l’individuazione di attività di phishing e specifiche esigenze tecniche, anche legate alla formattazione dei messaggi. Possono, inoltre, essere utilizzati per misurare l’efficacia delle comunicazioni, rilevando le aperture e le interazioni dei destinatari, e per personalizzare successive comunicazioni sulla base degli interessi rilevati.
Il tracciamento non riguarda direttamente il contenuto delle comunicazioni, ma l’evento della loro apertura, dal quale possono essere ricavate informazioni utili a ricostruire comportamenti, interessi e preferenze dei destinatari. La rilevazione dell’apertura, peraltro, non equivale necessariamente alla lettura effettiva del messaggio. Inoltre, il funzionamento dei pixel dipende dalle impostazioni della posta elettronica: se il caricamento delle immagini è disabilitato, il pixel non viene caricato e l’apertura del messaggio non viene rilevata.
L’utilizzo dei tracking pixel può riguardare diverse tipologie di comunicazioni, indipendentemente dalle modalità di accesso alla posta elettronica (webmail, client o applicazioni mobili) e dal dispositivo utilizzato. L’Autorità individua, in particolare, 4 categorie:
Newsletter
Comunicazioni commerciali e promozionali
E-mail transazionali e messaggi automatici
E-mail di servizio
Sotto il profilo normativo, il Garante privacy riconduce l’utilizzo dei tracking pixel all’art. 122 del Codice privacy, che disciplina la memorizzazione di informazioni nei dispositivi degli utenti e l’accesso a quelle già memorizzate. In particolare, ad avviso dell’Autorità, la capacità di raccogliere informazioni attraverso l’interazione con i dispositivi dei destinatari rende tali marcatori assimilabili ai cookie e agli altri strumenti di tracciamento.
Il loro impiego richiede quindi, come regola generale, il consenso preventivo del destinatario, salvo specifiche deroghe, ferma restando l’applicazione dei principi e degli obblighi previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).
In allegato si trasmette la nota di Confindustria che riepiloga i principali contenuti delle Linee guida e fornisce alcune indicazioni operative per le imprese, con particolare attenzione agli obblighi di informativa, alla gestione del consenso, alle deroghe previste dalla normativa e alle misure tecniche e organizzative da adottare





Commenti