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Circ. 15/26 - Entrata in vigore del Codice degli incentivi – Polizze catastrofali.


Informiamo le Aziende Associate che il 1° gennaio 2026 è entrato in vigore il Decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184 recante il Codice degli incentivi.

 

In proposito, si ricorda che il Codice conteneva una Delega al Governo per rivedere il sistema degli incentivi in un’ottica di semplificazione dei processi e monitoraggio sulle attività economiche è finalizzato ad armonizzare la disciplina generale in materia di incentivi alle imprese e delinea metodi e criteri omogenei che le Amministrazioni dovranno seguire nella definizione degli strumenti agevolativi.

 

Il Codice è stato emanato nell’intento di razionalizzare un sistema frammentato, abrogando il Decreto legislativo n. 123/1998 e ulteriori norme obsolete, nella finalità di definire i principi generali sui procedimenti di concessione di agevolazioni alle imprese.

 

Di seguito i principali aspetti del Codice degli Incentivi di particolare interesse per l’imprese.

 

Il bando-tipo e la standardizzazione delle procedure.

Dal 1° gennaio 2026, l’attivazione degli incentivi alle imprese dovrà avvenire attraverso bandi conformi a un modello uniforme, definito dal Ministero delle imprese e del made in Italy. L’articolo 6 del nuovo Codice introduce il concetto di “bando-tipo”, uno strumento destinato a garantire trasparenza e omogeneità nella disciplina degli incentivi.

Ciascun bando dovrà contenere elementi essenziali quali finalità, risorse disponibili, condizioni di ammissibilità, modalità di erogazione e criteri di controllo.

Si tratta di una svolta nella direzione della semplificazione, che mira a ridurre le disparità interpretative e a favorire la certezza del diritto per imprese e professionisti.

 

Affidamenti e governance del ciclo di vita dell’incentivo.

L’articolo 7 disciplina i criteri per l’affidamento delle attività connesse al ciclo di vita dell’incentivo. Le amministrazioni responsabili potranno avvalersi di enti in house, società selezionate tramite gara o esperti iscritti in appositi elenchi.

Si introducono linee guida per la determinazione dei costi di gestione, con un tetto massimo parametrato alla complessità delle attività e alla dotazione finanziaria. Il passaggio appare cruciale per garantire efficienza e trasparenza, evitando oneri sproporzionati e favorendo la rotazione degli incarichi.

 

Premialità e riserve per PMI e categorie meritevoli.

L’articolo 8 segna un punto di svolta nella logica degli incentivi: non solamente sostegno economico, bensì pure valorizzazione di comportamenti virtuosi. Tra gli elementi premianti figurano il rating di legalità, la certificazione di parità di genere, l’assunzione di persone con disabilità e la promozione del lavoro giovanile e femminile.

Inoltre, il legislatore ha previsto una riserva minima del 60% delle risorse per le PMI, di cui almeno il 25% destinato a microimprese e lavoratori autonomi. L’opzione conferma l’attenzione verso il tessuto produttivo più fragile e inclusivo.

 

Motivi di esclusione

Nell’ambito delle disposizioni del Codice, è particolarmente rilevante la definizione delle fattispecie che determinano l’esclusione delle imprese dall’accesso agli incentivi (art. 9). Tra queste, si segnala quella che prevede l’esclusione dall’accesso agli incentivi delle imprese che non hanno adempiuto all’obbligo di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni per eventi catastrofali (art. 9, comma 1, lettera f), di cui all’art. 1, comma 101 e seguenti, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio 2024, di seguito “Legge”).

A tale riguardo, il Codice, definisce nel dettaglio le tipologie di agevolazioni che sono oggetto della disciplina e, di conseguenza, dell’eventuale esclusione in caso di mancato adempimento all’obbligo assicurativo, vale a dire: contributi a fondo perduto, garanzie su operazioni finanziarie; finanziamenti agevolati e altri strumenti rimborsabili, interventi nel capitale di rischio, agevolazioni fiscali e contributive e altre eventuali forme disciplinate dai singoli bandi (art. 12, comma 1).

Viene tuttavia specificato che l’esclusione dalle stesse agevolazioni non si debba applicare agli incentivi fiscali che non prevedono lo svolgimento di attività istruttorie valutative (art. 1 comma 2), e agli incentivi contributivi; quest’ultima previsione è in linea con la richiesta di Confindustria di non considerare nel novero delle agevolazioni disciplinate gli incentivi fiscali e contributivi di carattere automatico.

 

Delocalizzazione e salvaguardia occupazionale.

Di rilievo è l’articolo 16, tramite cui viene introdotto un regime stringente contro le delocalizzazioni. Le imprese che trasferiscono attività all’estero entro cinque anni, che si estende a dieci per le grandi imprese, dalla conclusione dell’investimento agevolato decadono dal beneficio e devono restituire le somme percepite, con maggiorazioni e sanzioni pecuniarie fino a quattro volte l’importo dell’aiuto.

La misura punta a contrastare la perdita di posti di lavoro e a preservare la competitività del sistema produttivo nazionale.

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