Come anticipato con nostra lettera del 24 dicembre u.s. prot. n. 459, la legge di Bilancio introduce, per gli anni 2025-2029, un nuovo sgravio contributivo per le imprese che occupano lavoratori nel Mezzogiorno, che va a sostituire l’agevolazione contributiva di cui dalla legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020) - c.d. “Decontribuzione Sud.
L’agevolazione, la cui disciplina è dettata dai commi da 406 a 422, consiste in un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.
Beneficiari della misura.
L’esonero contributivo è riconosciuto in favore dei datori di lavoro privati che occupano sino a 250 dipendenti (con esclusione del settore agricolo, dei contratti di lavoro domestico e di apprendistato, nonché di altri enti ed istituti elencati dai presenti commi) che occupano lavoratori a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
Percentuali dell’esonero tra il 2025 e il 2029.
L’agevolazione è concessa nei limiti della normativa europea in materia di aiuti di Stato ed è rimodulata come segue :
a) per il 2025, 25% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 145 euro su 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2024;
b) per il 2026, 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro su 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2025;
c) per il 2027, 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro su 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2026;
d) per il 2028, 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 100 euro su 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2027;
e) per il 2029, 15% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 75 euro su 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto alla data del 31 dicembre 2028.
Per i datori di lavoro che occupano più di 250 dipendenti l’agevolazione - subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea e sospesa fino alla data di adozione della decisione - è la stessa ma il datore di lavoro deve dimostrare anche, al 31 dicembre di ogni anno, un incremento occupazionale dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato rispetto all’anno precedente.
Requisiti di accesso.
Come si legge nel testo dell’emendamento alla Manovra 2025, l’esonero previsto dalla nuova Decontribuzione Sud non si applica:
ai rapporti di apprendistato;
agli enti pubblici economici;
agli istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici ai sensi della legislazione regionale;
agli enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione;
alle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per la trasformazione in aziende di servizi alla persona (ASP), e iscritte nel registro delle persone giuridiche;
alle aziende speciali costituite anche in consorzio ai sensi degli articoli 31 e 114 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
ai consorzi di bonifica;
ai consorzi industriali;
agli enti morali;
agli enti ecclesiastici.
Il diritto alla fruizione degli incentivi, inoltre, è legato al rispetto delle norme DURC e delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi.
L’esonero, inoltre, non spetta ai datori di lavoro che non siano in regola con gli obblighi di assunzione previsti dalla legge n. 68/1999.
L’agevolazione non sarà compatibile con i bonus assunzione previsti dal decreto Coesione (giovani, donne, Sud e incentivi all’autoimpiego nei settori strategici).
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