Circ. 53/26 - Certificazione medica di infortunio sul lavoro e ripresa dell’attività lavorativa. Circolare INAIL n. 17/2026
- Confindustria L'Aquila

- 4 mag
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Informiamo le Aziende Associate che l’INAIL, con circolare n.17 del 29 aprile 2026, ha fornito istruzioni operative in materia di gestione della certificazione medica di infortunio sul lavoro, anche alla luce delle nuove modalità organizzative, della trasmissione telematica dei certificati e dell’utilizzo di strumenti di sanità digitale.
In particolare, viene ribadito che la certificazione medica di infortunio è trasmessa esclusivamente in modalità telematica all’INAIL da parte del medico o della struttura sanitaria che presta la prima assistenza al lavoratore, mediante il Modello 1SS, con cui viene attestato lo stato di inabilità temporanea assoluta al lavoro. La medesima modulistica è utilizzata anche per eventuali certificazioni successive, siano esse continuative o definitive, e l’ultimo certificato pervenuto, attestante la conclusione della prognosi e l’esito definitivo della lesione, assume rilevanza ai fini della cessazione dell’indennità per inabilità temporanea.
Con riferimento alla ripresa dell’attività lavorativa, l’Istituto chiarisce che il lavoratore può riprendere il lavoro al termine del periodo di prognosi indicato nell’ultimo certificato senza necessità di produrre un’ulteriore certificazione “definitiva”. Resta comunque ferma la possibilità, su richiesta del lavoratore o dell’INAIL, di ottenere una certificazione medico-legale, anche attraverso strumenti di telemedicina. Qualora, alla scadenza della prognosi, non pervengano ulteriori certificati, l’INAIL provvede comunque alla definizione del periodo di inabilità temporanea entro il termine di 15 giorni.
Nel caso in cui il lavoratore intenda riprendere anticipatamente l’attività lavorativa rispetto alla prognosi inizialmente formulata, la riammissione in servizio è subordinata alla presentazione di un certificato medico che modifichi la durata della prognosi, anticipandone il termine.
Resta inoltre ferma la possibilità, nei casi previsti, di attivare la sorveglianza sanitaria da parte del medico competente ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, ai fini della verifica dell’idoneità alla mansione. Le indicazioni sopra riportate trovano applicazione anche in caso di malattia professionale.




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