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L'Agenzia delle Entrate amplia le condizioni per il rilascio del DURF.

1 giorno fa
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Con la risposta n. 174 del 16 settembre, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti positivi per il rilascio del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF), necessario per gli appaltatori e subappaltatori per evitare l'applicazione della disciplina di contrasto all'evasione fiscale dettata dall'art. 17-bis DPR n. 600/1973, rubricato « Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera ».


Tra le diverse condizioni richieste per il rilascio del DURF l'impresa deve aver eseguito, nel corso del periodo di impostazione in cui si sono pubblicate le dichiarazioni dei redditi dell'ultimo triennio, versamenti fiscali (esempio IRES, IVA, IRPEF, IRAP) nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dei ricavi e dei compensi risultanti dalle medesime dichiarazioni.


Nelle passate risposte, l'Agenzia delle Entrate aveva già ampliato la tipologia di versamenti fiscali rilevanti ai fini del superamento della soglia del 10% alle seguenti fattispecie:


a) i versamenti IVA relativi alle operazioni soggette ai meccanismi dell'inversione contabile (reverse charge);

b) i versamenti IVA relativi alle operazioni soggette alla scissione dei pagamenti (split payment);

c) l'imposta "teorica" ​​corrispondente al reddito complessivo proprio attribuito al consolidato fiscale delle imposte;

d) l'imposta "teorica" ​​corrispondente al reddito della società, imputato per trasparenza ai soci;

e) l'IVA "teorica" ​​risultante dalla liquidazione periodica della controllata, assolta dalla controllante, nel caso di opzione per la liquidazione IVA di gruppo;

f) i versamenti conseguenti ad avvisi bonari per la definizione delle comunicazioni di irregolarità ed avvisi telematici emessi a seguito di controllo automatizzato.


Con la risposta n. 174 l'Agenzia delle Entrate ammette ora anche:


  • le ritenute d'acconto su «interessi attivi su disponibilità bancarie e depositi» versate dal sostituto d'imposta;

  • i crediti per imposte pagate all'estero, fino a concorrenza del relativo credito d'imposta come riconosciuti ai sensi dell'art. 165 TUIR.


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