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Regolamento Emissioni di metano: il Parlamento europeo propone il rinvio degli obblighi al 2030-2031.

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Informiamo che il Parlamento europeo ha approvato il 22 ottobre 2026 gli emendamenti alla proposta di modifica del Regolamento (UE) 2024/1787 sulla riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia. Il voto amplia il rinvio previsto dalla Commissione con la COM(2026) 569 final del 14 ottobre 2026, spostando al 2030-2031 alcuni adempimenti. Non si tratta, però, di una proroga già operativa: il testo parlamentare, identificato come P10_TA(2026)0360 (in allegato), apre il negoziato con il Consiglio nell'ambito della procedura 2026/0325(COD). Fino al completamento dell'iter restano applicabili le disposizioni vigenti.


L'intervento principale riguarda gli importatori di petrolio greggio, gas naturale e carbone. Per i contratti o rinnovati dal 4 agosto 2024, la rendicontazione sull'equivalenza dei sistemi di monitoraggio, comunicazione e verifica delle emissioni applicate dai produttori esteri, prevista dall' articolo 28, slitterebbe al 31 maggio 2031, anziché al 31 maggio 2029 proposto dalla Commissione. Lo stesso termine varrebbe per comunicare i risultati degli sforzi compiuti in relazione ai contratti precedenti al 4 agosto 2024.


Passerebbe invece dal 5 agosto 2028 al 5 agosto 2031 la prima comunicazione dell'intensità di metano prevista dall'articolo 29, paragrafo 1, a carico dei produttori dell'Unione e degli importatori. Per il distinto obbligo di dimostrare il rispetto dei massimi valori di intensità, disciplinato dal paragrafo 2, rimarrebbe il differimento al 5 agosto 2031 già proposto dalla Commissione: in questo caso, lo slittamento rispetto al termine vigente sarebbe di un solo anno.


Il Parlamento interviene anche sugli operatori europei. Le relazioni previste dall'articolo 12, paragrafo 3, che integrano la quantificazione delle emissioni a livello di fonte con le misurazioni a livello di sito, sarebbero rinviate al 5 febbraio 2030 per gli attivi gestiti e al 5 agosto 2031 per quelli non gestiti. Verrebbe inoltre riconosciuto l'utilizzo dei sistemi di monitoraggio continuo di sito purché, conformi ai requisiti prestazionali previsti, senza eliminare la verifica indipendente delle relazioni.


Una disciplina diversa è prevista dal nuovo articolo 29 bis per i combustibili originari di Paesi terzi, o esportati direttamente o impartiti da questi, soggetti a misure restrittive europee che ne vietino o limitano l'importazione. Per tali mobili, la resacontazione sull'equivalenza rimarrebbe fissata al 31 maggio 2028, quella sull'intensità al 5 agosto 2028 e il rispetto dei valori massimi al 5 agosto 2030. I volumi interessati dovrebbero essere indicati separatamente, anche nei carichi misti. Resterebbero comunque fermi i divieti commerciali, compresi quelli previsti dal Regolamento (UE) 2026/261 sul graduale abbandono delle importazioni di gas russo.


Il nuovo articolo 36, paragrafo 1 bis, richiederebbe alla Commissione una relazione entro il 1° luglio 2029 sull'attuazione degli articoli 27-29, con attenzione a sanzioni nazionali, verificatori, strumenti di conformità e sicurezza degli approvvigionamenti. Eventuali difficoltà persistenti potrebbero portare a ulteriori proposte di modifica, ma non a proroghe automatiche.


Il rinvio resta selettivo, non una sospensione generale del regolamento. Non sono interessati gli obblighi informativi degli importatori dell'articolo 27, le disposizioni sul rilevamento e la riparazione delle fuoriuscite dell'articolo 14, né quelle sul rilascio e sulla combustione in torcia degli articoli 15 e 16. Per le imprese, l'aggiornamento dei calendari di conformità dovrà quindi attendere il testo definitivo, distinguendo gli adempimenti oggetto del negoziato da quelli già applicabili.

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