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Circ. 100/26 - Festa Nazionale di San Francesco D’Assisi: Riepilogo della disciplina e gestione della busta paga.

1 giorno fa
Tempo di lettura: 3 min



Come è noto la Legge 8 ottobre 2025, n.151, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 10 ottobre 2025, ha inserito la giornata del 4 ottobre tra le festività nazionali (di cui alla Legge n. 260/1949), assumendo la qualifica di Festa nazionale di San Francesco d’Assisi con decorrenza dal 1° gennaio 2026.


Fino al 2025 la ricorrenza costituiva esclusivamente una solennità civile e non comportava particolari effetti sul rapporto di lavoro. A partire dal 2026, invece, trova applicazione la disciplina ordinaria delle festività civili, integrate dalle previsioni contenute nei Contratti Collettivi e con conseguenti riflessi sull’organizzazione del lavoro e sul trattamento economico dei dipendenti.

 

Trattamento economico e gestione delle presenze

Festività coincidente con il giorno di riposo

Nel 2026 il 4 ottobre cade di domenica. In tale circostanza la festività è considerata non goduta e deve essere riconosciuta in busta paga mediante il pagamento di una quota retributiva aggiuntiva rispetto alla normale retribuzione mensile.

 

Per i lavoratori aventi diritto, spetta quindi una ulteriore quota di retribuzione corrispondente alla giornata festiva non fruita.

Si ricorda che, fatta salva ogni diversa ed espressa previsione contrattuale, il diritto alla quota di retribuzione aggiuntiva riconosciuto ai lavoratori retribuiti in misura fissa, in caso di coincidenza di una festività con il giorno di riposo (solitamente la domenica), con compete in caso di coincidenza della stessa con la sesta giornata non lavorativa (solitamente il sabato).

 

Festività coincidente con una giornata lavorativa

Quando il 4 ottobre cade in una giornata lavorativa e il lavoratore non presta attività, la giornata deve essere retribuita come se fosse stata lavorata. Lo stesso principio vale anche nel caso di assenza considerata indipendente dalla volontà del lavoratore (ad esempio infortunio, malattia, gravidanza, congedo matrimoniale, ferie, permessi ecc.)

In particolare:

·         per i lavoratori retribuiti in misura fissa mensile (mensilizzati), la festività è già compresa nella normale retribuzione;

·         per i lavoratori retribuiti ad ore, spetta il trattamento economico previsto per le festività secondo la normativa vigente e le disposizioni del contratto collettivo applicato.

 

Lavoro prestato in giornata festiva

Qualora il dipendente lavori il 4 ottobre, oltre alla normale retribuzione per la festività, devono essere corrisposti:

·         il compenso per le ore effettivamente lavorate;

·         le maggiorazioni per lavoro festivo previste dal CCNL applicato.

 

Impatto sul costo del lavoro


L’introduzione della nuova festività comporta un incremento del costo del lavoro in differenti situazioni:

·  festività non goduta, per effetto della retribuzione aggiuntiva spettante al lavoratore;

·  festività lavorata, per effetto delle maggiorazioni previste dal contratto collettivo;

·  festività fruita in una giornata lavorativa, per la riduzione delle ore lavorate a parità di retribuzione;

·  festività lavorata e recuperata mediante riposo compensativo, con conseguente riduzione della produttività e applicazione delle eventuali maggiorazioni contrattuali;

 

come risulta nella tabella che segue:

 

 


 

L’obbligo di riconoscere il 4 ottobre come festività nazionale deriva direttamente dalla legge e trova applicazione anche qualora il Contratto Collettivo non abbia ancora aggiornato il relativo elenco delle festività.

 

Per le aziende, in vista dell’elaborazione delle paghe di ottobre e della programmazione aziendale per gli anni successivi, si raccomanda di:


·   verificare la corretta gestione della festività nei software paghe;

·   controllare le specifiche disposizioni contenute nel CCNL applicato;

·   valutare i riflessi economici derivanti da eventuali attività lavorative programmate nella giornata del 4 ottobre;

·   prestare attenzione alla corretta gestione delle festività non godute e delle relative maggiorazioni.

 

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