top of page

Circ. 112/26 - Decreto Sicurezza – Aggiornamento su indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale (DPI).

14 minuti fa
Tempo di lettura: 3 min

Informiamo le Aziende Associate che il “Decreto Sicurezza” entrato in vigore il 31-12-2025 e recante “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”, ha aggiornato l’articolo 77 del D.Lgs. 81/08 relativo ai Dispositivi di protezione individuale (DPI).

 

Il mondo dei dispositivi di protezione individuale è complesso e vasto e comprende gli “oggetti” che i lavoratori e le lavoratrici devono indossare durante l’attività lavorativa, previsti dal datore di lavoro, il quale ha l’obbligo di garantire l’efficienza dei DPI assicurandone manutenzione, riparazione e igiene.

 

Tra le novità più importanti vi è appunto il chiarimento relativo agli indumenti di lavoro che, in presenza di una funzione protettiva, assumono la caratteristica di DPI, purchè tali indumenti siano individuati attraverso la valutazione dei rischi (art. 77, Dlgs 81/ 08).

La modifica interessa concretamente moltissimi settori produttivi, poiché amplia gli obblighi organizzativi e gestionali a carico del datore di lavoro.

 

Questo significa che il criterio decisivo non è più soltanto la classificazione commerciale del capo o la definizione fornita dal produttore, ma la sua concreta funzione protettiva all’interno dell’attività lavorativa.

 

Sul tema è intervenuto successivamente anche l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, introducendo tale fattispecie nella lista dei controlli in occasione dei sopralluoghi in azienda.

Lo stesso INL in una Circolare richiama le varie funzioni che possono assolvere gli indumenti di lavoro:

·         Elemento distintivo di appartenenza: uniforme.

·         Elemento di preservazione degli abiti civili da usura.

·         Elemento di protezione da rischi per la salute e sicurezza

·         Questa ultima casistica ricomprende gli indumenti che svolgono funzione di DPI.

 

Il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione, con l’ord. n. 29720 del 11 ottobre 2022, Sez. VI, stabilisce proprio che la nozione legale di Dispositivo di Protezione Individuale (DPI) deve essere estesa a qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che possa in concreto costituire una barriera protettiva, anche se ridotta o limitata, rispetto a un qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore.

 

La decisione della Corte va, dunque, ad ampliare i principali obblighi del datore di lavoro in materia di DPI, tra i quali:

a) l’obbligo di mantenere in efficienza i DPI assicurando le condizioni d’igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante (cfr. Cass. Pen. Sez. IV, 5 febbraio 2021, n. 4480);

b) l’obbligo di provvedere a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;

c) l’obbligo di fornire delle istruzioni comprensibili per i lavoratori;

d) l’obbligo di destinare ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l’uso di uno stesso DPI da parte di più persone, l’obbligo di prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;

e) l’obbligo di informare preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;

f)  l’obbligo di rendere disponibile nell’azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;

g) l’obbligo di stabilire le procedure aziendali da seguire, al termine dell’utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI;

h) l’obbligo di assicurare una formazione adeguata e organizzare, se necessario, uno specifico addestramento circa l’uso corretto e l’utilizzo pratico dei DPI.

 

Pertanto, anche indumenti quali gilet ad alta visibilità, giubbotto protettivo contro le intemperie per i lavoratori esposti ad un microclima severo assumono la caratteristica di DPI.

In tali casi, il Datore di Lavoro dovrà provvedere al lavaggio e alla manutenzione degli stessi, preservandone la funzionalità protettiva secondo le indicazioni ed i parametri forniti dal fabbricante. La manutenzione/lavaggio potrà essere eseguita direttamente o avvalendosi di aziende specializzate

 

Restano invece esclusi dalla qualifica di DPI i normali indumenti di lavoro o le uniformi che non hanno alcuna funzione protettiva specifica contro rischi per la salute e la sicurezza.

Commenti


bottom of page