
Informiamo le Aziende Associate che l’INPS è intervenuta con due messaggi (messaggio n. 269 del 23 gennaio 2025 e messaggio n. 483 del 7 febbraio 2025), per fornire chiarimenti riguardo profili connessi all’applicazione del contributo addizionale NASpI e al relativo incremento a valere sui contratti di lavoro a tempo determinato e sui relativi rinnovi in caso di lavoratori assunti per lo svolgimento di attività stagionali.
I contratti di lavoro per attività stagionali vanno incontro ad una serie di deroghe alla disciplina ordinaria del contratto a termine quali:
1) causali giustificative non previste per i contratti stagionali ( art. 21, co. 01 e 2 D.lgs n°81/2015);
2) non assoggettamento ai limiti quantitativi di utilizzo pari al 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione (art. 23, c. 2 lett. c) D.lgs. n. 81/2015);
3) l'assenza del c.d. "stop and go" pari a 10/20 giorni a seconda della durata del contratto a termine precedente (art. 21, c. 2 D.lgs. n. 81/2015).
Proprio in relazione a quest’ultima disposizione, il Collegato Lavoro ha fornito una interpretazione autentica in relazione alle attività stagionali escluse dall’ambito di applicazione dell’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 riguardante, per l’appunto, l’obbligo di vacanza contrattuale tra due contratti a termine (cd. stop & go) escluso per le attività stagionali individuate dal Contratto Collettivo o in sede ministeriale.
L’ art. 11 del Collegato lavoro, ha infatti fornito un’ interpretazione autentica in materia di attività stagionali specificando che rientrano tra queste "le attività organizzate per fare fronte a intensificazioni dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall'impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, ivi compresi quelli già sottoscritti al 12 gennaio 2025, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria... ".
La norma ha tuttavia consentito un’estensione dell’ambito di riferimento della fattispecie all'interno del quale ricondurre le attività stagionali ponendosi in evidente contrasto con la giurisprudenza, ed incidendo anche su aspetti contributivi per i quali l’INPS è dovuta intervenire.
In particolare l’Istituto ha precisato che l’esonero dal versamento del contributo addizionale NASpI e dall’incremento previsto in occasione di ciascun rinnovo, oltre a trovare applicazione con riferimento ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali, continua ad applicarsi anche ai contratti di lavoro a tempo determinato, stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020, per lo svolgimento delle attività stagionali definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative.
Ad oggi, sono quindi esonerati dal versamento del contributo addizionale NASpI i datori di lavoro che impiegano i lavoratori nelle seguenti fattispecie:
1. stagionali di cui al D.P.R. n.1525/1963 (senza limiti di scadenza temporale);
2. assunti per lo svolgimento di attività a termine definite dai contratti e accordi collettivi e dagli avvisi comuni stipulati entro il 31 dicembre 2011 (anche se rinnovati successivamente tale data, purché la definizione di attività stagionali trovi riscontro in accordi stipulati entro il 31 dicembre 2011), limitatamente ai periodi contributivi maturati nel triennio 2013-2015, nonché a partire dal 1° gennaio 2020 (per i lavoratori assunti dalla medesima data);
3. a partire dal 1° gennaio 2020, se assunti a termine per lo svolgimento, nel territorio della Provincia di Bolzano, delle attività stagionali definite dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative entro il 31 dicembre 2019;
4. nel settore del Turismo e dei Pubblici Esercizi, per la sola esecuzione di servizi di durata non superiore a tre giorni nei casi individuati dai contratti collettivi;
5. assunti a termine in sostituzione di altri lavoratori;
6. fornitura di lavoro portuale temporaneo;
7. dipendenti PA.
7. dipendenti PA.
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