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Circ. 3/26 - Autotrasporto – Calendario 2026 divieti di circolazioni in Italia mezzi pesanti.


Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2025 del Decreto MIT n.325 del 12 dicembre 2025, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha stabilito il calendario dei divieti di circolazione, fuori dai centri abitati, dei veicoli industriali con massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate per l’anno 2026.

 

Il divieto di circolazione si applica nei giorni festivi e negli ulteriori giorni di forte criticità di traffico veicolare, alle seguenti categorie di veicoli e trasporti:

  • veicoli e complessi di veicoli adibiti al trasporto di cose aventi massa massima autorizzata superiore a 7,5 tonnellate, con esclusione dei trattori stradali;

  • veicoli eccezionali e ai trasporti in condizioni di eccezionalità, anche se non adibiti al trasporto di cose, ancorché muniti dell’autorizzazione di cui all’articolo 10, comma 6, del CDS; 

  • trasporti di merci pericolose, soggetti alle specifiche limitazioni previste dall’articolo 12 del decreto.

 

Oltre alla calendarizzazione delle giornate di divieto previste (80 giorni tra giorni festivi e non), il calendario dei divieti per l’anno 2026 introduce alcune importanti novità in materia di deroghe al divieto di circolazione dei veicoli adibiti al trasporto di cose, riguardanti:

 

  • trattori stradali;

  • trasporti di biancheria compresi prodotti chimici e detergenti, destinati o provenienti da lavanderie industriali che forniscono servizi a strutture sanitarie o socioassistenziali (case di riposo); 

  • veicoli utilizzati nell’ambito dei Giochi Olimpici e Paraolimpici Invernali Milano – Cortina 2026. Il decreto introduce una deroga temporanea dal 1° gennaio al 31 marzo 2026 per i veicoli che trasportano cose per le esigenze connesse allo svolgimento della manifestazione.

Il decreto conferma le agevolazioni già conosciute in materia di deroghe ed esenzioni al divieto di circolazione, come di seguito riepilogato:

 

  • trasporti internazionali, di cui all’articolo 3, riguardanti i veicoli che effettuano viaggi da e verso l’estero; 

  • trasporti insulari, disciplinati dagli articoli 4 e 5, concernenti i veicoli diretti in Sardegna e in Sicilia ovvero provenienti dalle medesime regioni;

  • trasporti intermodali, di cui all’articolo 6, riferiti ai veicoli diretti agli interporti di rilevanza nazionale e ai terminal intermodali collocati in posizione strategica; 

  • esenzioni per specifiche categorie di veicoli, previste dall’articolo 7, riguardanti i veicoli appartenenti a determinati soggetti pubblici, quelli adibiti a servizi pubblici essenziali, nonché ulteriori categorie e condizioni espressamente individuate, anche nel caso in cui i veicoli circolino scarichi; 

  • esenzioni per specifiche tipologie di merci, di cui all’articolo 8, applicabili ai veicoli che trasportano esclusivamente determinate categorie di merci, anche qualora circolino scarichi.

 

Il decreto reca, inoltre, le direttive volte a disciplinare la circolazione dei veicoli adibiti al trasporto di cose in deroga ai divieti stabiliti, per motivi di assoluta e comprovata necessità e urgenza, mediante il rilascio di specifiche autorizzazioni prefettizie, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dal medesimo decreto.

 

Le sanzioni amministrative applicabili in caso di violazione dei divieti di circolazione sono quelle previste dall’articolo 6, comma 12, del CDS:

  • pecuniaria di € 430,00, per la quale non è consentito il pagamento in misura ridotta del 30 per cento; 

  • accessorie, consistenti nella sospensione della patente di guida e del documento di circolazione per un periodo da 1 a 4 mesi.

 

Qualora la violazione consista nell’inosservanza dell’ordine di non proseguire il viaggio, è prevista la sospensione della patente di guida per un periodo da 2 a 6 mesi.

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