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Circ. 77/26 - Tassazione agevolata degli incrementi retributivi e delle maggiorazioni per lavoro notturno, festivo e su turni - Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.


Informiamo le Aziende Associate che, l’Agenzia delle Entrate con la Circolare n.3 del 24 giugno 2026, attraverso lo schema della domanda-risposta, fornisce ulteriori chiarimenti in merito alle novità apportate dalla legge di bilancio 2026, in materia di detassazione degli incrementi retributivi dei rinnovi contrattuali e delle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale o per i turni.

La circolare fa seguito alle prime indicazioni operative fornite dalla Circolare n. 2/E del 24 febbraio 2026 con cui era stato precisato il perimetro delle predette agevolazioni.

 

Il comma 7 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2026 ha previsto che gli incrementi retributivi corrisposti nel corso del 2026, in attuazione dei rinnovi dei contratti collettivi nazionali sottoscritti nel triennio 2024-2026, sono assoggettati a un’imposta sostitutiva dell’Irpef pari al 5%.

L’agevolazione si applica alle somme erogate nel corso del 2026, anche qualora riferite a decorrenze precedenti e si estende anche alle seguenti fattispecie:

  • incrementi delle indennità erogate in via continuativa in relazione alla mansione (es. indennità di cassa);

  • incrementi retributivi che comportano l’assorbimento di superminimi, sia previsti dal CCNL sia riconosciuti individualmente;

  • incrementi retributivi riferiti a istituti indiretti e differiti, quali ferie, festività soppresse e permessi retribuiti (ROL).

Resta fermo che l’agevolazione si applica esclusivamente alla quota di incremento direttamente riconducibile al rinnovo contrattuale.

 

La circolare fornisce ulteriori chiarimenti anche sul perimetro applicativo dei commi 10 e 11 della legge di bilancio 2026, con cui è stata introdotta, per l’anno 2026, un’imposta sostitutiva del 15%, alle maggiorazioni e alle indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e alle indennità inerenti al lavoro a turni, fino a un limite massimo del relativo imponibile pari a 1.500 euro.

Rientrano nell’agevolazione le somme erogate a titolo di:

  • lavoro notturno;

  • lavoro festivo;

  • lavoro prestato nei giorni di riposo settimanale;

  • indennità connesse al lavoro a turni.

Sul punto, l’Amministrazione finanziaria ha precisato che il beneficio si applica anche nelle seguenti ipotesi:

  • maggiorazioni per lavoro prestato in giornata domenicale, anche se non coincidente con il giorno di riposo settimanale previsto dal CCNL;

  • maggiorazioni per lavoro prestato nel giorno di riposo individuato nei rapporti di lavoro part-time verticale;

  • intera retribuzione corrisposta per lavoro straordinario notturno o festivo;

  • indennità di reperibilità previste dal contratto collettivo, anche in assenza di effettiva prestazione lavorativa.

 

Restano escluse invece dall’agevolazione le seguenti fattispecie:

  • compensi per lavoro straordinario ordinario;

  • lavoro supplementare nei rapporti part-time, se prestato in giornate diverse da quelle di riposo;

  • prestazioni rese in attuazione di clausole elastiche;

  • ulteriori componenti retributive non direttamente riconducibili a lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo o a turni.

 

Per quanto riguarda le indennità di reperibilità, previste dai Contratti collettivi nazionali in relazione al lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e al lavoro a turni, considerato che viene remunerata una condizione di disponibilità del lavoratore, che accetta una limitazione della propria libertà personale e organizzativa, l’imposta sostitutiva si applica anche laddove il lavoratore non abbia effettivamente prestato la connessa attività lavorativa.

 

Le agevolazioni sopra illustrate si applicano esclusivamente ai lavoratori dipendenti del settore privato; sono subordinate al rispetto dei requisiti reddituali previsti dalla normativa con riferimento all’anno 2025; sono riconosciute dal datore di lavoro in qualità di sostituto d’imposta, salvo espressa rinuncia del lavoratore; riguardano esclusivamente le voci retributive previste dai CCNL applicati al rapporto di lavoro.

 

Ai fini dell’applicazione del beneficio, è necessaria una valutazione caso per caso circa la riconducibilità degli importi erogati alle specifiche fattispecie agevolate.

Si evidenzia l’opportunità, per i datori di lavoro e gli operatori, di:

  • verificare la corretta qualificazione delle singole voci retributive;

  • distinguere gli incrementi derivanti dai rinnovi contrattuali dalle somme legate a prestazioni lavorative disagiate;

  • monitorare il rispetto dei limiti quantitativi previsti dalla normativa (in particolare con riferimento alla soglia di euro 1.500 per l’aliquota del 15%);

  • garantire una corretta gestione degli adempimenti in sede di elaborazione delle retribuzioni.

 

Le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate consentono di definire con maggiore precisione il perimetro applicativo delle misure agevolative introdotte dalla Legge di Bilancio 2026. Permane tuttavia la necessità di un’attenta analisi delle singole componenti retributive, al fine di assicurare la corretta applicazione delle disposizioni fiscali e prevenire possibili criticità in sede di controllo.

 

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