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Circ. 89/25 - Nuove regole sulla PEC degli Amministratori a seguito del DL n. 159/2025.

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Facendo seguito alla nostra circolare n. 25 del 26 marzo 2025 informiamo le Aziende Associate che la Legge di Bilancio 2025 (L. n. 207/2024) ha esteso l'obbligo di comunicare al Registro delle Imprese il domicilio digitale (un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata), già previsto per le imprese individuali e le società (dall’articolo 5, comma 1, del DL n. 179/2012), anche agli amministratori delle imprese costituite in forma societaria.

 

Questo obbligo, in virtù del quale gli amministratori devono dotarsi di una PEC certificata, decorre a partire dal 1°gennaio 2025.

 

Non presentandosi perfettamente coordinata con il contesto normativo di riferimento e non fornendo elementi sufficienti ai fini di un’applicazione certa, la misura ha posto sin da principio alcuni problemi interpretativi, rispetto ai quali sono state espresse posizioni differenti in particolare da Unioncamere e dal MIMIT.

 

Con l’articolo 13, commi 3 e 4, del DL n. 159/2025, pubblicato il 31/10/2025 sulla Gazzetta Ufficiale il legislatore è nuovamente intervenuto sulla norma originaria per prevedere che:

 

  • l’obbligo di indicare il domicilio digitale grava sull’amministratore unico o sull’amministratore delegato o, in mancanza, sul Presidente del Consiglio di amministrazione;

 

  • il domicilio digitale di predetti amministratori non può coincidere con quello della società;


  • la comunicazione del domicilio digitale degli amministratori al Registro delle Imprese deve avvenire, per le imprese già iscritte, entro il 31 dicembre 2025 e, in ogni caso, all’atto del conferimento o del rinnovo dell’incarico;


  • la mancata comunicazione determina: per le società di nuova costituzione, la sospensione della domanda di iscrizione al Registro delle Imprese con invito all’integrazione della documentazione e per le società già iscritte l’applicazione della sanzione pecuniaria da 103 a 1.032 euro articolo 2630 del codice civile, in misura raddoppiata.

 

 

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