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Circ. 97/26 - Previdenza Complementare. Nuovo modello TFR3 e obblighi informativi del datore di lavoro: indicazioni operative.

11 minuti fa
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Facendo riferimento alle nostre precedenti circolari in materia di Previdenza Complementare (introdotta dalla Legge n.199/2025 c.d. Legge di Bilancio 2026), informiamo le Aziende Associate che, con il Decreto Interministeriale 4 settembre 2026 è stato emanato il nuovo modulo TFR3 destinato ai lavoratori dipendenti del settore privato assunti con decorrenza successiva al 30 giugno 2026, chiamato a confrontarsi con il nuovo meccanismo di adesione automatica previsto dall'art. 8 del D.Lgs. n. N. 252/2005.

 

Ricordiamo che entro 60 giorni dalla data di assunzione il lavoratore può esercitare le opzioni previste dalla normativa in merito alla destinazione del TFR. In assenza di una scelta espressa, opera il meccanismo dell’adesione automatica alla previdenza complementare.

 

Sotto il profilo operativo, è pertanto opportuno distinguere tra:

·  l’informativa aziendale da consegnare al lavoratore;

·  il modello TFR3 da compilare e sottoscrivere.

 

Il modello ministeriale prevede infatti una specifica attestazione con cui il datore di lavoro dichiara di aver fornito l’informativa, acquisito la dichiarazione del dipendente, conservato la documentazione e consegnato una copia al lavoratore.

 

Il nuovo modello TFR3 individua i contenuti essenziali che devono essere portati a conoscenza del lavoratore. L’informativa dovrà riportare almeno i seguenti elementi:

  1. Accordi o contratti collettivi applicabili in materia di previdenza complementare e relative forme pensionistiche previste dal CCNL applicato.

  2. Forma pensionistica destinataria dell’adesione automatica, indicando chiaramente il fondo pensione cui confluirà il TFR in caso di mancata scelta del lavoratore.

  3. Funzionamento dell’adesione automatica, specificando gli effetti della mancata manifestazione di volontà entro il termine previsto.

  4. Facoltà esercitabili entro 60 giorni dall’assunzione, illustrando le diverse opzioni riconosciute dalla normativa.

5.  Modalità e tempistiche di destinazione del TFR, compresi gli effetti derivanti dalle diverse scelte esercitabili dal lavoratore.


Per i lavoratori di prima assunzione interessati dalla nuova disciplina, il mancato esercizio di una scelta entro 60 giorni comporta, in linea generale, il conferimento del TFR maturando alla forma pensionistica individuata dalla contrattazione collettiva applicabile, unitamente alla contribuzione datoriale e alla contribuzione del lavoratore nei casi previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

 

Entro il medesimo termine di 60 giorni, il lavoratore può:

·     rinunciare all’adesione automatica;

·     conferire il TFR ad altra forma pensionistica complementare;

·     mantenere il TFR secondo il regime previsto dall’art. 2120 c.c.

 

Particolare attenzione dovrà essere riservata ai lavoratori che abbiano già avuto precedenti rapporti di lavoro. In tali casi l’azienda dovrà verificare l’eventuale esistenza di una precedente adesione a forme pensionistiche complementari alimentate, in tutto o in parte, dal TFR. Il modello TFR3 contiene apposite sezioni dedicate alle dichiarazioni sulla posizione previdenziale pregressa.

 

Per i lavoratori non di prima assunzione che non risultino aderenti ad alcuna forma pensionistica complementare con conferimento del TFR, non trova applicazione il meccanismo dell’adesione automatica e continua ad applicarsi la disciplina ordinaria del TFR.

 

In caso di adesione automatica, il datore di lavoro dovrà comunicare l’adesione al fondo pensione interessato e avviare i versamenti dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni. Il primo versamento dovrà comprendere gli importi maturati sin dalla data di assunzione, con efficacia retroattiva dell’adesione.

 

Si raccomanda alle aziende associate di predisporre, per ogni nuova assunzione soggetta alla disciplina, un fascicolo contenente:

· informativa personalizzata in funzione del CCNL applicato e del fondo pensione di riferimento;

·   modello TFR3 compilato e sottoscritto;

·   eventuale documentazione relativa a precedenti posizioni previdenziali complementari;

·   evidenza della consegna della documentazione al lavoratore.

 

In allegato il modulo TFR3 che sarà disponibile a breve anche in versione digitale: potrà quindi essere compilato online e, se necessario, trasmesso direttamente al datore di lavoro, nel rispetto delle norme su identificazione dell'utente, protezione dei dati personali e dematerializzazione documentale. Le modalità tecniche di funzionamento della procedura digitale saranno definite con un successivo decreto Direttoriale.


 

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