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Circ. 100/25 - Aggiornamento sulle nuove regole sulla PEC degli amministratori a seguito della conversione del DL n. 159/2025

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Facendo seguito alle nostra circolare del 10 novembre scorso n. 89, informiamo le Aziende Associate che, con riferimento all’obbligo per gli amministratori delle imprese costituite in forma societaria di comunicare al Registro delle Imprese il domicilio digitale, lo scorso 17 dicembre, il DL n. 159/2025 è stato approvato in via definitiva, senza modiche all’articolo 13, commi 3 e 4.

 

Pertanto, resta confermato che:

 

  • l’obbligo di indicare il domicilio digitale grava sull’amministratore unico o sull’amministratore delegato o, in mancanza, sul presidente del CdA;

  • il domicilio digitale di predetti amministratori non può coincidere con quello della società;

  • la comunicazione del domicilio digitale degli amministratori al RI deve avvenire, per le imprese già iscritte, entro il 31 dicembre 2025 e, in ogni caso, all’atto del conferimento o del rinnovo dell’incarico;

  • la mancata comunicazione determina: i) per le società di nuova costituzione, la sospensione della domanda di iscrizione al RI con invito all’integrazione della documentazione e ii) per le società già iscritte l’applicazione della sanzione pecuniaria da 103 a 1.032 euro ex articolo 2630 del codice civile, in misura raddoppiata.

 

Si ricorda che il predetto obbligo - che decorre a partire dal 1° gennaio 2025 - è stato introdotto con l'articolo 1, comma 860, della Legge di Bilancio 2025 (L. n. 207/2024), estendendo quello già previsto per le imprese individuali e le società (ex art.  5, co. 1, del DL n. 179/2012) e che la norma in questione ha posto sin da principio problemi interpretativi e applicativi.

 

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