Lavoro forzato, pubblicate le linee guida della Commissione sull'attuazione del Regolamento.
- Confindustria L'Aquila

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Informiamo che la Commissione europea ha pubblicato le linee guida per l'applicazione del Regolamento (UE) 2024/3015 , che vieta l'immissione e la messa a disposizione sul mercato dell'UE, nonché l'esportazione dall'Unione, di prodotti ottenuti mediante lavoro forzato . Il divieto si applicherà a decorrere dal 14 dicembre 2027.
Come noto, la pubblicazione delle linee guida si inserisce inoltre in un contesto di crescente tensione commerciale con gli Stati Uniti sul tema dei prodotti ottenuti con lavoro forzato. Nel giugno scorso, nell'ambito di un'indagine ai sensi della Sezione 301, l'Amministrazione Trump ha infatti incluso l'UE tra le economie che, pur disponendo di un'esclusione all'importazione di prodotti ottenuti con lavoro forzato, non lo applicherebbero ancora in maniera sufficientemente efficace, sostenendo che ciò determina condizioni di concorrenza sleale per le imprese statunitensi. Su questa base, a luglio Washington ha introdotto dazi aggiuntivi del 10% o 12,5%, al netto della tariffa MFN, su una serie di prodotti europei, con alcune esenzioni. L'UE ha contestato apertamente la fondatezza di tale impostazione, richiamando l'elevato livello delle proprie tutele in materia di lavoro e diritti fondamentali. In questo quadro, la piena operatività del Regolamento europeo dal 14 dicembre 2027 e la definizione, con le nuove linee guida, di procedure più puntuali per indagini ed applicazione assumono quindi anche una particolare rilevanza nelle relazioni commerciali transatlantiche.
Le linee guida forniscono indicazioni operative alle autorità competenti e agli operatori economici , chiarendo in particolare i criteri per l'individuazione e la priorità dei casi, lo svolgimento delle indagini e le modalità di applicazione del divieto. L'approccio previsto è basato sul rischio, tenendo conto, tra gli altri elementi, dell'entità e della gravità del presunto ricorso al lavoro forzato.
Per quanto riguarda la ripartizione delle competenze, la Commissione sarà l'autorità capofila nei casi in cui il presunto lavoro forzato abbia luogo al di fuori dell'UE, mentre le autorità nazionali competenti saranno responsabili dei casi in cui esso si riguarda all'interno di uno Stato membro. Qualora venga accertata una violazione, le autorità potranno vietare l'immissione o la messa a disposizione dei prodotti interessati sul mercato dell'UE e la loro esportazione, ordinarne il ritiro e lo smaltimento e, nel caso delle vendite online, richiedere la rimozione delle relative offerte. Gli Stati membri sono inoltre tenuti a definire le norme sulle sanzioni pecuniarie applicabili in caso di mancato rispetto delle decisioni adottate ai sensi del Regolamento e a comunicarle alla Commissione entro il 14 dicembre 2026.
Di particolare interesse per le imprese è anche la parte delle linee guida dedicate alla due diligence . Pur precisando che il Regolamento non introduce di per sé uno specifico obbligo di due diligence, la Commissione individua una serie di misure che gli operatori possono adottare per prevenire e gestire i rischi di lavoro forzato nelle proprie attività e catene di approvvigionamento, tra cui l'identificazione e valutazione dei rischi, le misure di prevenzione e mitigazione, il monitoraggio e le eventuali azioni di rimedio.
Resta tuttavia fermo che tali attività di due diligence rappresentano uno strumento a supporto della compliance e non sostituiscono l'obbligo di risultato previsto dal Regolamento: spetta agli operatori economici assicurare che prodotti ottenuti, anche solo in parte, mediante lavoro forzato non siano immessi o messi a disposizione sul mercato UE né esportati dall'Unione.
In allegato le linee guida della Commissione Europea.




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