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Premi di risultato: tassazione agevolata e conversione in welfare – novità 2026-2027.


Informiamo che l'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 22/E del 9 giugno 2026, ha chiarito le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 in materia di tassazione e dei premi di risultato e della loro conversione in welfare aziendale.


Si ricorda che su questi premi e sulle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili corrisposti ai lavoratori dipendenti del settore privato è prevista una tassazione agevolata: in luogo della tassazione ordinaria utilizzando le aliquote a scaglioni di reddito e le relative addizionali regionali e comunali è applicata un’aliquota fissa a titolo di imposta sostitutiva. Per usufruire del beneficio i premi di risultato devono essere di ammontare variabile e la loro corresponsione deve essere legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri ben definiti in accordi collettivi. Inoltre, sotto l’aspetto soggettivo, il beneficio è fruibile dal lavoratore che ha percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 80mila euro nell’anno precedente.


Per i premi di risultato e le somme legate agli utili, erogati negli anni 2026 e 2027, si applicano:

  • Aliquota imposta sostitutiva: 1% (in luogo delle aliquote precedenti)

  • Limite massimo agevolabile: 5.000 euro lordi annui

Si tratta di un’importante riduzione della tassazione e di un aumento del massimale rispetto al passato.


Rimane confermata la possibilità per il lavoratore di:

  • scegliere di convertire, in tutto o in parte, il premio in beni e servizi welfare (art. 51 TUIR);

  • beneficiare della totale non imponibilità fiscale e contributiva per i benefit, nei limiti previsti dalla normativa.

Questa facoltà è alternativa alla tassazione sostitutiva


Il punto centrale della Risoluzione riguarda il nuovo massimale di 5.000 euro.

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che:

Il nuovo limite di 5.000 euro si applica anche in caso di conversione del premio in welfare.


In altre parole:

  • il lavoratore può scegliere la conversione;

  • l’intero importo convertibile beneficia del nuovo massimale più elevato.

Questo vale perché la norma sulla conversione (comma 184) è strettamente collegata al regime dei premi (comma 182).


Restano ferme le regole già note:

  • i premi devono essere legati a incrementi misurabili di:

    • produttività

    • redditività

    • qualità

    • efficienza

    • innovazione

  • devono essere previsti da contrattazione collettiva;

  • il welfare deve rientrare nei limiti e nelle tipologie previste dall’art. 51 TUIR.


Le aziende, per gli anni 2026-2027, possono:

  • applicare imposta sostitutiva all’1% fino a 5.000 euro;

  • offrire ai dipendenti piani di welfare più ampi e fiscalmente efficienti;

  • gestire la conversione dei premi con maggiore flessibilità, grazie al nuovo massimale.


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