Facciamo seguito alle nostre precedenti comunicazioni in materia (Circolare n. 69 del 23 novembre 2023 e Circolare n. 77 del 21 dicembre 2023), per informare le Aziende Associate che lo scorso 28 dicembre l’INPS ha pubblicato il Messaggio n. 4695 recante “Proroga fino al 30 giugno 2024 della misura Decontribuzione Sud. Aumento dei massimali di aiuto concedibili ai sensi della sezione 2.1 del Temporary Crisis and Transition Framework (TCTF). Istruzioni contabili e variazioni al piano dei conti”.
L’Istituto, nel messaggio in oggetto, ripercorre la cronistoria della misura “Decontribuzione Sud” dalla entrata in vigore – avvenuta con la Legge di Bilancio 2021 – ad oggi, ricordando anche la modulazione dell’agevolazione in trattazione prevista sino al 2029, secondo il seguente schema:
- 30% di agevolazione contributiva per tutti i rapporti di lavoro subordinato in aziende con sedi nelle Regioni del Mezzogiorno dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2025;
- 20% di agevolazione contributiva per tutti i rapporti di lavoro subordinato in aziende con sedi nelle Regioni del Mezzogiorno dal 1 gennaio 2026 al 31 dicembre 2027;
- 10% di agevolazione contributiva per tutti i rapporti di lavoro subordinato in aziende con sedi nelle Regioni del Mezzogiorno dal 1 gennaio 2028 al 31 dicembre 2029;
Con la decisione C final n. 9018 del 15 dicembre 2023 la Commissione Europea ha concesso la proroga della misura in trattazione fino al 30 giugno 2024, ritenendo che le misure di sostegno nazionali, come appunto Decontribuzione Sud, possano effettivamente aiutare le imprese colpite da gravi perturbazioni economiche causate dall’aggressione russa all’Ucraina, dalle sanzioni imposte dall’UE o dai suoi partner internazionali, nonché dalle contromisure economiche adottate sinora dalla Russia, preservando i livelli occupazionali.
In forza di tale decisione, quindi, i benefici della Decontribuzione Sud, pari al 30%, potranno trovare applicazione fino al mese di competenza di giugno 2024.
Inoltre, come previsto dalla richiamata decisione C final 9018, il massimale di aiuti ricompresi nel TCTF è stato innalzato a 2,25 milioni di euro per le imprese (335mila euro per le imprese dei settori della pesca dell’acquacoltura).
Con specifico riferimento ai massimali, l’INPS precisa che se un datore di lavoro opera in più settori per i quali si applicano i massimali diversi, per ciascuna di tali attività dovrà essere rispettato il relativo limite massimale di riferimento e, in ogni caso, non potrà essere superato complessivamente il massimale di 2,25 milioni di euro per datore di lavoro.
Per quanto concerne, invece, l’esonero contributivo per il periodo dal 1 luglio 2024 al 31 dicembre 2029, le relative istruzioni saranno fornite all’esito del procedimento di autorizzazione comunitaria ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea e nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato.
Con riferimento alle modalità operative per la fruizione della misura Decontribuzione Sud, l’INPS rimanda alla Circolare n. 70 del 27 luglio 2022, che contiene le istruzioni e i codici per l’applicabilità del bonus in trattazione con il flusso Uniemens.
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