
Facciamo seguito alla nostra circolare n. 2 del 9 gennaio u.s. per segnalarvi che, con nota n. 579/2025, l’Ispettorato nazionale del lavoro ha fornito le prime indicazioni operative sulle novità introdotte dal “Collegato lavoro” in materia di risoluzione del rapporto di lavoro per assenza ingiustificata del dipendente.
Il comma 7-bis dell’articolo 26 del Dlgs 151/2015, così come modificato dall’articolo 19 della legge 203/2024 prevede in capo al datore di lavoro l’onere di comunicare alla sede territorialmente competente dell’Ispettorato, l’assenza ingiustificata del dipendente protratta oltre il termine previsto dal CCNL applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, oltre i 15 giorni.
Al verificarsi di tali condizioni il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore, ossia, sostanzialmente, per dimissioni di fatto, non applicandosi di conseguenza la disciplina ordinaria prevista per le dimissioni (modalità telematica).
Per la comunicazione, da inoltrare preferibilmente a mezzo Pec, l’Ispettorato ha diffuso un modello in cui riportare tutte le informazioni a conoscenza del datore concernenti il dipendente, riferibili non solo ai dati anagrafici ma soprattutto ai recapiti di cui è a conoscenza, anche telefonici e di posta elettronica. Ciò al fine di consentire gli eventuali accertamenti ispettivi.
Infatti, l’Ispettorato territoriale che riceve tale comunicazione può verificarne la veridicità (ex: contattando il lavoratore, i suoi colleghi etc…) per accertare se effettivamente il dipendente non si sia più presentato presso la sede di lavoro senza alcuna comunicazione dei motivi, né abbia potuto comunicare la sua assenza (per esempio in caso di per ricovero ospedaliero). Tale verifica è solo eventuale e, qualora venga attivata, gli accertamenti dovranno essere conclusi con la massima tempestività e comunque entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione trasmessa dal datore di lavoro.
A conclusione degli accertamenti, in caso di inefficacia della risoluzione, l’Ispettorato ne darà riscontro al datore di lavoro tramite Pec e al lavoratore, informandolo del suo diritto alla ricostituzione del rapporto, laddove l’azienda abbia già provveduto alla trasmissione del relativo modello unilav.
Ove a seguito degli accertamenti sia emersa l’effettiva assenza ingiustificata e il lavoratore non abbia dato prova dell’impossibilità della relativa comunicazione, opererà la risoluzione.
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