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Circ. 39/26 - Novità introdotte dal DL Fiscale 38/2026 – Iperammortamento – Moduli Fotovoltaici.



Facendo seguito alle nostre precedenti circolari sulla materia informiamo che  il decreto-legge n. 38/2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 marzo ed entrato in vigore il 28 marzo, modifica la disciplina dell’iperammortamento prevista dall’articolo 1, commi 427-436, della legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026).

 

Con l’articolo 7 viene eliminato il vincolo che subordinava l’accesso all’agevolazione alla produzione dei beni strumentali (allegati IV e V della Legge di Bilancio 2026) all’interno di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo.

 

La modifica si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026, senza alcuna distinzione relativa all’origine geografica del bene.

Viene quindi ampliata la platea dei fornitori potenzialmente idonei, semplificando la pianificazione degli investimenti delle imprese.

 

Moduli fotovoltaici

Resta tuttavia confermato, per gli impianti destinati all’autoproduzione e autoconsumo di energia solare, il requisito specifico relativo ai moduli fotovoltaici.

Come stabilito dal comma 429, lettera b), della Legge di Bilancio 2026, sono ammissibili all’iperammortamento esclusivamente i moduli iscritti nel registro ENEA (DL 181/2023) e appartenenti alle seguenti categorie:

 

  • Tipo B: moduli con celle prodotte negli Stati membri dell’Unione europea, con efficienza minima a livello di cella pari al 23,5%.

  • Tipo C: moduli composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem, prodotti nell’Unione europea, con efficienza minima a livello di cella pari al 24%.

 

Si tratta di un requisito autonomo rispetto al vincolo territoriale generale, oggi soppresso, e rimane pienamente operativo per questa specifica categoria di investimenti.

Per la piena operatività della misura occorre ora attendere la pubblicazione e l’entrata in vigore del decreto attuativo MIMIT/MEF.

 

 

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