Circ. 40/26 - Regole per la sicurezza nel lavoro agile, MOG/Inail, formazione durante la CIG - Legge 11 marzo 2026 n. 34.
- Confindustria L'Aquila

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Informiamo le Aziende Associate che nella Gazzetta Ufficiale n.68 del 23 marzo 2026 è stata pubblicata la Legge 11 marzo 2026, n.34, Legge annuale sulle piccole e medie imprese, che con gli artt. 10-12 del Capo III è intervenuta sulla materia della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, non limitando il proprio ambito alle sole PMI.
- Art. 11 (Salute e sicurezza per le prestazioni in modalità agile): si tratta della modifica di maggior spessore in materia di salute e sicurezza sul lavoro in quanto ridefinisce la portata degli obblighi di salute e sicurezza nel lavoro agile.
La nuova disposizione stabilisce che, quando il lavoro agile si svolge in ambienti che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, l’assolvimento di tutti gli obblighi di sicurezza compatibili con tale modalità (in particolare quelli relativi ai videoterminali) è assicurato mediante la consegna annuale al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, un’informativa scritta sui rischi generali e specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto; resta fermo l’obbligo del lavoratore di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore.
La norma viene opportunamente collocata nell’articolo 3, comma 7-bis del Dlgs 81/2008, che regola le tipologie contrattuali che richiedono una disciplina speciale rispetto all’applicazione dell’intero Dlgs 81/2008. Non a caso è collocata dopo la disciplina del cd lavoro a progetto, con il quale condivide l’esigenza di parametrare gli obblighi del datore di lavoro alla effettiva disponibilità giuridica dei luoghi nei quali il lavoratore intende svolgere la propria prestazione, considerato che il lavoro agile si configura come una modalità di lavoro subordinato senza vincolo di luogo di lavoro, quindi anche in assenza di una postazione lavorativa, su cui il datore di lavoro è in grado di esercitare le doverose funzioni di organizzazione e vigilanza.
Sul versante sanzionatorio, la norma modifica l’art.55 introducendo a carico del datore di lavoro, la sanzione per l’omessa informativa, quale elemento unificante degli obblighi penalmente rilevanti in materia di salute e sicurezza nel lavoro agile (per la parte di lavoro svolto in luoghi sottratti alla disponibilità giuridica del datore di lavoro).
Il confronto delle due norme consente di svolgere alcune considerazioni.
Laddove non ricorra l’ipotesi del lavoro agile, continueranno ad applicarsi le regole ordinarie. È bene chiarire, infatti, che la condizione della disponibilità giuridica opera in quanto il lavoro agile è caratterizzato dalla assenza di precisi vincoli di luogo di lavoro e la prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno, senza una postazione fissa. Tale caratteristica incide in modo decisivo sulla possibilità del datore di lavoro di governare la prevenzione, in termini di organizzazione, controllo, gestione e riesame.
È evidente, quindi, la differenza dal telelavoro (dove c’è la postazione fissa e dove il datore di lavoro può e deve intervenire e vigilare), dal distacco e dalla trasferta (dove il datore deve svolgere una attività preventiva proprio perché è lui, nel proprio interesse, ad inviare il lavoratore in un altro luogo di lavoro), dall’appalto (dove vigono gli obblighi di collaborazione e cooperazione).
- Art. 10 (I modelli semplificati di organizzazione e gestione): introduce nell’art. 30 del d.lgs. n. 81 del 2008 un nuovo comma 5-ter, che affida all’INAIL sia l’elaborazione di modelli semplificati di organizzazione e gestione per micro, piccole e medie imprese, d’intesa con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, nonché il supporto alle imprese nella loro adozione sul piano gestionale e applicativo. La norma, altro elemento decisivo, richiama espressamente il principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione aziendale.
La ratio della norma, pertanto, non è semplicemente alleggerire il carico documentale, ma rendere praticabile un’organizzazione della sicurezza effettiva, sostenibile e incorporata nei processi aziendali.
- Art. 10 (Le modalità innovative dell’addestramento): sempre all’art. 10, il legislatore integra il comma 5 dell’art. 37 del d.lgs. n. 81 del 2008 che descrive le modalità dell’addestramento, che possono essere effettuati anche mediante moderne tecnologie di simulazione in ambiente reale o virtuale.
Ferma restando la definizione di addestramento contenuta nell’articolo 2 del Dlgs 81/2008 (complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro), la disposizione è coerente con le previsioni dell’Accordo Stato-Regioni del 2025 nelle quali, anche per la formazione, si prevede il ricorso ad ulteriori metodologie didattiche attive che, attraverso le opportunità offerte dalle ICT (Information and Communication Technologies), dagli strumenti, dalle tecnologie e dai linguaggi digitali, permettono la creazione di nuovi spazi e modalità di apprendimento (ad es., realtà virtuale e aumentata, simulatori virtuali e fisici).
- Art. 10 (La formazione durante la cassa integrazione): in tema di formazione, Confindustria aveva proposto di formalizzare la legittimità della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro svolta durante i periodi di sospensione dell’attività lavorativa per ricorso agli ammortizzatori sociali.
L’articolo 10 introduce, tra i momenti nei quali è possibile erogare la formazione, i periodi di cassa integrazione guadagni, sia in caso di sospensione che in caso di riduzione dell’orario di lavoro.
Per completare il nuovo quadro normativo, il legislatore ha integrato una previsione della cd legge Fornero, chiarendo che tra i temi della formazione, obbligatoria per evitare di decadere dalle prestazioni di sostegno al reddito, rientra anche quella in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.
- Art. 12 (Verifiche di attrezzature): modifica l’allegato VII del d.lgs. n. 81 del 2008 e amplia il catalogo delle attrezzature soggette a verifica periodica, prevedendo l’assoggettamento a controllo triennale di due tipologie di attrezzature (piattaforme di lavoro mobili elevabili e piattaforme di lavoro fuoristrada) impiegate nelle operazioni in frutteto.
Esoneri: viene chiarito l'esonero dall'obbligo assicurativo per i carrelli elevatori che operano esclusivamente all'interno di aree aziendali chiuse (magazzini, depositi).
L’efficacia della previsione è comunque subordinata all’adozione di un apposito decreto volto a stabilire la tariffa relativa alle attività di verifica periodica delle attrezzature di lavoro ricomprese nel suddetto allegato VII del d.lgs. n. 81/2008.




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