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Circ. 50/25 - Donatori di sangue - Rimborso ai datori di lavoro del settore privato delle retribuzioni corrisposte.


Informiamo le Aziende Associate che l'INPS con la Circolare n. 96 del 26 maggio 2025,  ha riepilogato le disposizioni e le modalità operative per il rimborso, ai datori di lavoro privati, delle retribuzioni corrisposte per le giornate/ore di riposo fruite dai lavoratori dipendenti donatori di sangue o giudicati inidonei alla donazione. 

 

Come noto l’articolo 1 della legge 13 luglio 1967, n. 584, come modificato dalla legge 4 maggio 1990, n. 107, prevede che il lavoratore dipendente che ceda il proprio sangue gratuitamente abbia diritto a una giornata di riposo e alla conservazione della normale retribuzione.

 

Pertanto, i beneficiari di tale diritto, sono tutti i lavoratori dipendenti, a prescindere dalla categoria e dal settore di appartenenza, compresi i lavoratori domestici.

 In particolare al lavoratore dipendente che sia stato accertato idoneo alla donazione sangue spetta la retribuzione corrispondente alle ore non lavorate corrispondenti alla giornata di riposo.


Al lavoratore giudicato inidoneo alla donazione sangue, diversamente, spetta la retribuzione limitatamente al tempo necessario all’accertamento della predetta inidoneità.

Il datore di lavoro entro e non oltre il mese successivo a quello in cui il lavoratore ha donato il sangue o è risultato inidoneo alla donazione può ottenere dall’INPS il rimborso dell’importo della retribuzione pagata direttamente al lavoratore specificando i dati informativi relativi alla tipologia di assenza intervenuta nel mese in cui si verifica l’evento, nonché quelli specificamente riferiti al conguaglio della retribuzione anticipata secondo le seguenti istruzioni operative del flusso Uniemens, e avendo cura di conservare per 10 anni la seguente documentazione:


a) lavoratori che hanno effettuato la donazione sangue:

- certificati medici e dichiarazioni dei donatori di cui al paragrafo 5.1, lettera A) e C), della presente circolare.

b) lavoratori giudicati inidonei alla donazione sangue:

- certificati di inidoneità di cui al paragrafo 5.2 della presente circolare.


In entrambi i casi occorre verificare che i certificati allegati riportino l’indicazione del codice fiscale dell’ASL/Azienda Ospedaliera o dell’Associazione/Federazione di volontariato cui afferisce l’unità di raccolta.

 

Per quanto non riportato, si rinvia alla Circolare n. 96 del 26 maggio 2025.

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