Circ. 55/25 - Credito ZES e Transizione 5.0: chiarimenti sul requisito dimensionale.
- Confindustria L'Aquila
- 3 lug
- Tempo di lettura: 2 min

Informiamo le Aziende Associate che l’Agenzia delle Entrate con la Risposta a interpello n 168 del 23 giugno replica ai dubbi sulle agevolazioni fiscali:
- Credito di imposta ZES Unica
- Credito Transizione 5.0.
L'Agenzia ricorda che entrambe sono pensate per incentivare lo sviluppo economico e l'efficienza energetica, ma seguono regole diverse, soprattutto in termini di benefici spettanti e tempistiche di comunicazione.
Viene innanzitutto evidenziato che:
il Credito ZES Unica è destinato alle imprese che realizzano investimenti in beni strumentali nuovi all’interno della Zona Economica Speciale del Mezzogiorno, ovvero Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e parte dell’Abruzzo. L’incentivo varia in base alla dimensione aziendale e alla zona in cui si trova lo stabilimento.
il Credito Transizione 5.0 riguarda invece investimenti in tecnologie che consentano risparmi energetici. Il beneficio dipende dall’efficientamento ottenuto, ma per le PMI è prevista anche una quota agevolata sulle spese di certificazione energetica, fino a 10.000 euro.
Ciò ricordato in modo sintetico l’Agenzia delle Entrate replica ai seguenti dubbi del contribuente:
- il primo dubbio riguarda il momento in cui determinare la dimensione d’impresa. La società ha presentato la comunicazione iniziale “ex ante” qualificandosi come media impresa, ma al momento dell’approvazione del bilancio (entro 180 giorni) potrebbe diventare grande impresa. Chiede quale sia il requisito valido ai fini della agevolazione;
- il secondo dubbio riguarda il divieto di doppio finanziamento, cioè l’impossibilità di ricevere due contributi pubblici per gli stessi costi.
Dato che il credito ZES è finanziato con fondi diversi da quelli del PNRR, mentre Transizione 5.0 è finanziato da fondi PNRR, il contribuente chiede come gestire correttamente il cumulo dei due crediti.
Comments