Circ. 92/26 - Malattia: nuove indicazioni INPS sulla data di inizio della prognosi riportata nel certificato medico.
- Confindustria L'Aquila

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Informiamo la Aziende Associate per l’INPS, tramite la Circolare n. 92 del 4 settembre 2026, ha fornito nuove indicazioni in materia di decorrenza dell’evento di malattia ai fini del riconoscimento della prestazione economica previdenziale.
L’Istituto ribadisce che, in via ordinaria, l’evento di malattia decorre dalla data di redazione del certificato medico che attesta l’incapacità temporanea al lavoro. Tale data assume rilevanza per:
il calcolo del periodo di carenza (primi tre giorni non indennizzati dall’INPS);
la determinazione delle percentuali di indennizzo;
il computo del periodo massimo indennizzabile;
l’eventuale applicazione di sanzioni connesse agli obblighi del lavoratore in malattia.
Fino ad oggi l’INPS riconosceva, ai fini della tutela previdenziale, anche il giorno immediatamente precedente a quello di rilascio del certificato medico esclusivamente in presenza di visita domiciliare e a condizione che il medico avesse valorizzato nel certificato il campo “Dichiara di essere ammalato dal…”. Tale possibilità era esclusa:
se la data indicata era anteriore di oltre un giorno rispetto alla visita;
se il giorno precedente coincideva con una festività infrasettimanale oppure cadeva di sabato o domenica;
nei casi di visita effettuata presso l’ambulatorio del medico curante.
Con la Circolare n. 92/2026, l’INPS ha rivisto il proprio orientamento interpretativo, tenuto conto delle difficoltà organizzative che interessano l’assistenza territoriale e dell’evoluzione delle modalità di accesso alle cure.
A decorrere dalla pubblicazione della circolare, la tutela previdenziale della malattia viene riconosciuta anche per il giorno immediatamente precedente alla data di redazione del certificato medico nel caso di visita ambulatoriale, superando il precedente orientamento che limitava tale possibilità alle sole visite domiciliari.
Il riconoscimento del giorno precedente continua a essere subordinato alle seguenti condizioni:
il giorno antecedente deve essere immediatamente precedente alla data di redazione del certificato;
non deve trattarsi di una festività infrasettimanale;
non deve cadere di sabato o domenica.
L’INPS motiva tale limitazione rilevando che in tali giornate il lavoratore può avvalersi del servizio di continuità assistenziale.
Le aziende sono pertanto invitate a:
verificare con attenzione le date riportate nei certificati telematici di malattia;
considerare che la decorrenza dell’evento indennizzabile potrebbe non coincidere con la data di emissione del certificato;
prestare particolare attenzione alla corretta gestione delle assenze e dei relativi trattamenti economici nei casi interessati dalla nuova disciplina.




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