
Facendo seguito alla nostra circolare n. 56 del 23 luglio 2024, riguardante le principali misure in ambito lavoristico del DL Coesione sugli incentivi alle assunzioni, informiamo le aziende associate che è stato pubblicato il decreto del 7 gennaio 2025, a firma del Ministro del Lavoro e del Ministro dell’Economia e delle Finanze, che definisce i criteri e le modalità attuative del Bonus Zona Economica Speciale (ZES) per il Mezzogiorno (Abruzzo compreso).
Si riportano di seguito i principali contenuti del decreto.
Esonero contributivo c.d. “Bonus Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno”
Per i datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione che, dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, assumono con contratto a tempo indeterminato personale non dirigenziale con sede di lavoro effettiva in una delle regioni della Zona economica Speciale unica per il Mezzogiorno, è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, un esonero contributivo secondo i criteri e le modalità definiti agli articoli 3 e 4 del decreto in commento.
L’esonero spetta con riferimento ai soggetti che alla data dell’assunzione incentivata hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e sono disoccupati da almeno ventiquattro mesi.
L’esonero spetta altresì con riferimento ai soggetti che alla data dell’assunzione incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato, in precedenza, presso un datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell’esonero medesimo.
L’esonero in questione non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ma è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’articolo 4 del d.lgs. n. 216/2023.
Il beneficio in esame si applica nel rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.
Misura e condizioni particolari di fruizione dell’esonero
L’ammontare dell’agevolazione è pari all’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
L’esonero contributivo spetta inoltre ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge n. 223/1991, nella medesima unità produttiva.
Presentazione delle domande di ammissione e misura del beneficio
Ai fini dell’ammissione all’esonero, i datori di lavoro inoltrano domanda all’INPS, esclusivamente in via telematica, nei modi e termini indicati dal predetto Istituto con apposite istruzioni.
La domanda deve contenere le seguenti informazioni:
a) dati identificativi dell’impresa, con particolare riferimento al numero di dipendenti occupati nel mese in cui avviene l’assunzione incentivata;
b) dati identificativi del lavoratore assunto o da assumere;
c) tipologia di contratto di lavoro sottoscritto o da sottoscrivere e la percentuale oraria di lavoro;
d) retribuzione media mensile e l’aliquota contributiva datoriale riferita al rapporto di lavoro oggetto di esonero;
e) indicazione della sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo presso il quale il lavoratore presterà effettivamente servizio.
Le domande sono verificate dall’INPS sulla base delle sopra elencate informazioni tenuto conto delle disponibilità finanziarie a livello territoriale comunicate dall’autorità di gestione del programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027.
Se la verifica dei requisiti di ammissione richiesti nella domanda dà esito positivo, il datore è ammesso a beneficiare dell’esonero.
A fronte dell’ammissione, l’INPS quantifica gli importi erogabili per ciascuna annualità al singolo datore di lavoro istante, provvedendo ad accogliere le richieste solo se sussiste sufficiente capienza di risorse da ripartire pro quota per i 24 mesi di agevolazione.
Controlli e sanzioni
I datori di lavoro che hanno beneficiato indebitamente dell’esonero in esame sono tenuti al versamento dei contributi dovuti nonché al pagamento delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Resta salva la responsabilità penale ove il fatto costituisca reato.
A tal fine l’INPS provvede ai necessari controlli anche attraverso le informazioni rese disponibili dal Ministero del lavoro e dall’INL, per quanto di rispettiva competenza.
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