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Portabilità del contributo datoriale – integrazione clausole negoziali - Accordo integrativo Confindustria e Federmanager sulla previdenza complementare CCNL Dirigenti Aziende industriali.

15 ore fa
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Vi informiamo che il 19 us, Confindustria e Federmanager hanno siglato un accordo per l'integrazione del CCNL 13 novembre 2024 per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi (v. allegato), che definisce il perimetro degli obblighi contributivi datoriali a seguito delle novità normative introdotte dalla Legge di Bilancio 2026.

 

Attraverso l'introduzione della nuova lettera g-bis) all'art. 18 (“Previdenza complementare”) del CCNL, Confindustria e Federmanager riaffermano con forza il valore della bilateralità e blindano la natura sinallagmatica del contributo del datore di lavoro, legandolo alla permanenza nel fondo di riferimento della categoria.

 

Anche nella contrattazione dei dirigenti di aziende industriali, quindi, viene confermato il principio secondo cui il contributo a carico del datore di lavoro nasce all'interno del sistema negoziale e, pertanto, è destinato esclusivamente ai dirigenti in servizio iscritti al Fondo PREVINDAI e a condizione che permanga l'adesione allo stesso Fondo.

 

Di conseguenza, qualora un dirigente scelga di trasferire la propria posizione individuale o di aderire fin dall'inizio a forme previdenziali diverse dal fondo negoziale, viene meno il diritto al contributo datoriale.

 

Questo accordo conferma e rinforza la lettura di Confindustria sulla modifica normativa all'art. 14, comma 6, del D. Lgs. n. N. 252/2005, condivisa da tutte le organizzazioni datoriali e sindacali nell'Avviso Comune del 26/05/26: sulla base di quanto previsto dalle norme (art. 8, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 252/2005 in rapporto all'art. 14, comma 6, che sanciscono la derivazione contrattuale del contributo datoriale), la portabilità del contributo datoriale da fondi negoziali a forme pensionistiche private (fondi aperti e PIP) è consentita solo se espressamente prevista dal CCNL di riferimento. In assenza di tale previsione, il datore di lavoro non è tenuto a trasferire il proprio contributo verso fondi forme pensionistiche diverse da quello negoziale di riferimento.

 

La stessa disciplina è stata già recepita in numerosi Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro siglati dalle federazioni di categoria del sistema associativo Confindustria al fine di rafforzare il principio dell'inscindibile nesso tra contributo datoriale e adesione alle forme di previdenza complementare di natura contrattuale.

 

Con la prossima entrata in vigore della modifica all'art. 14, comma 6, del D.Lgs. N. 252/2005 (31/10/2026), le aziende potrebbero ricevere richieste di trasferimento, complete del contributo datoriale. Opzione, come detto non praticabile in assenza di esplicita disposizione nei CCNL.



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