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Circ. 10/26 - Riforma del Mercato Elettrico UE – D.Lgs. 7 gennaio 2026, n. 3.


Informiamo le Aziende Associate che con il decreto legislativo 7 gennaio 2026, n. 3, entrato in vigore il 24 gennaio 2026, si introducono modifiche significative al mercato dell'energia elettrica, in attuazione della Direttiva UE 2024/1711.

 

Una delle novità più rilevanti introdotte dal decreto riguarda l'autoconsumo a distanza.

Fino a oggi, l'autoconsumo era limitato dalla necessità che l'impianto di produzione e il punto di consumo fossero collegati alla stessa cabina primaria. Il nuovo decreto supera questo vincolo, permettendo ai consumatori e alle imprese di utilizzare energia prodotta da impianti situati in altre aree della stessa zona di mercato.

 

 

Principali Benefici dell’Autoconsumo a Distanza

 

Rimozione del vincolo della cabina primaria: 

Le grandi imprese e le PMI ora possono realizzare impianti fotovoltaici in qualsiasi sito all’interno della stessa zona di mercato, senza dover essere vincolati alla cabina primaria. Ciò apre nuove opportunità per tutte le imprese che non hanno spazio per impianti sui propri siti.

Impianti fino a 6 MW per le grandi imprese e senza limiti per le PMI: La possibilità di realizzare impianti fotovoltaici di fino a 6 MW per le grandi imprese e senza limiti per le PMI è una grande opportunità per chi ha difficoltà a installare impianti fotovoltaici direttamente sul proprio sito. Con l’eliminazione del vincolo della cabina primaria, le PMI possono ora realizzare impianti fotovoltaici in altre aree, ottimizzando i costi energetici e migliorando l’efficienza.

 

Scorporo in bolletta dell'energia autoconsumata:

L'energia prodotta e consumata a distanza non apparirà più come voce di costo in bolletta, con una riduzione significativa delle spese energetiche per le imprese. Tuttavia, i consumatori dovranno continuare a coprire i costi relativi agli oneri di sistema, le accise e l'ammortamento dell'impianto.

 

 

Altri Cambiamenti Importanti nel Decreto riguardano:

 

Contratti di Fornitura a Tempo Determinato e a Prezzo Fisso.

L’articolo 1 del decreto introduce i contratti a tempo determinato e a prezzo fisso, che proteggono i consumatori dalle fluttuazioni dei prezzi energetici, offrendo maggiore stabilità.

Questi contratti possono includere un elemento flessibile che consenta variazioni di prezzo in base agli orari (ore di punta e ore non di punta), ma solo su fattori esterni al controllo del fornitore.

 

Diritti dei Consumatori e Trasparenza:

L’articolo 2 rafforza i diritti dei consumatori, garantendo che tutti i clienti finali possano stipulare contratti a prezzo fisso per almeno un anno. Inoltre, si introduce un obbligo di trasparenza per tutte le condizioni contrattuali, sia in fase precontrattuale che durante l’esecuzione del contratto. La protezione per i consumatori vulnerabili è garantita, con la continuità della fornitura in caso di difficoltà economiche.

 

Fornitura di Ultima Istanza

Il Decreto introduce un sistema di fornitura di ultima istanza, che garantisce che  i consumatori che restano senza fornitore non siano lasciati senza energia elettrica. L’energia sarà fornita da un altro fornitore scelto attraverso una procedura equa e trasparente, per un periodo minimo di sei mesi.

 

Gestione dei Rischi per i Fornitori

L'articolo 6 obbliga i fornitori di energia a predisporre strategie di copertura per limitare i rischi derivanti dalla volatilità dei prezzi all'ingrosso dell’energia. Questi piani devono garantire che i consumatori non subiscano aumenti imprevisti dei costi a causa delle fluttuazioni dei prezzi di mercato.

 

Connessioni Flessibili

L'articolo 7 regola le connessioni flessibili, consentendo ai gestori della rete di creare accordi flessibili in aree con capacità di rete limitata. Questi accordi permetteranno una gestione più efficiente delle risorse energetiche e una riduzione dei rischi di sovraccarico.

 

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