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Circ. 38/25 - Decreto attuativo “Bonus Giovani” – Decreto Coesione



Con riferimento alla nostra Circolare n. 56 del 23 luglio 2024, informiamo le Aziende Associate che il Ministero del Lavoro, con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha emanato il decreto attuativo del c.d. Bonus Giovani, di cui all’art. 22 del c.d. decreto Coesione, definendo i criteri e le modalità operative dell’esonero contributivo totale per l’assunzione a tempo indeterminato, o la trasformazione del contratto in un rapporto di lavoro stabile, di lavoratori under 35 che non sono mai stati occupati a tempo indeterminato e di donne prive di impiego regolarmente retribuito.

 

È previsto un “doppio binario” per entrambe le misure, finanziate dal Programma giovani, donne, lavoro 2021-2027, con due decorrenze per la fruizione del bonus valida per tutto il territorio nazionale e quella “speciale” per le aree Zes (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna).

 

Nel primo caso i datori di lavoro privati che abbiano assunto dal 1 settembre 2024 al 31 dicembre 2025, assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o effettuano la trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato, è riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi, l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile di under 35 (bonus giovani) e di 650 euro per le donne disoccupate da oltre 24 mesi (bonus donne), ovunque residenti sul territorio nazionale.


L’esonero in esame spetta altresì ai soggetti che alla data dell’assunzione incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell'esonero stesso. Sono invece esclusi dall’applicazione del beneficio in esame i rapporti di apprendistato, così come l’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.


Nel secondo caso, ovvero per i contratti nella Zona Economica Speciale (ZES), l’esonero contributivo del 100%, (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL), è riconosciuto ai datori di lavoro privati che assumono lavoratori in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni ZES nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore e nei limiti della spesa autorizzata e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027.

 

Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015, l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge n. 223/1991, nella medesima unità operativa o produttiva. Mentre il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l'esonero di cui al presente decreto o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità operativa o produttiva del primo, se effettuato nei sei mesi successivi all'assunzione incentivata, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito.

 

Con riferimento alle modalità di presentazione delle domande di fruizione del beneficio, il decreto  dispone che tali domande devono essere inoltrate all’INPS, esclusivamente in via telematica, nei modi e termini che verranno indicati dall’Istituto con apposite istruzioni.

La domanda deve contenere le seguenti informazioni:

  1. dati identificativi dell’impresa;

  2. dati identificativi del lavoratore assunto o da assumere;

  3. tipologia di contratto di lavoro sottoscritto o da sottoscrivere e la percentuale oraria di lavoro;

  4. retribuzione media mensile e l’aliquota contributiva datoriale riferita al rapporto di lavoro oggetto di esonero;

  5. indicazione della sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo presso il quale il lavoratore presterà effettivamente servizio.


Inoltre, il decreto precisa che la domanda deve essere presentata prima di assumere i soggetti di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto stesso, ossia “i lavoratori con sede di lavoro effettiva, presso la quale il lavoratore è tenuto a prestare fisicamente servizio, ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna” (assunzioni relative alla Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno).

 

Pertanto, le assunzioni effettuate prima della presentazione della domanda di contributo non sono ammesse al beneficio. 

 

Per quanto non riportato, si rinvia al decreto.

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