Circ. 39/25 - Decreto attuativo “Bonus Donne” – Decreto Coesione
- Confindustria L'Aquila
- 30 apr
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Con riferimento alla nostra Circolare n. 56 del 23 luglio 2024, informiamo le Aziende Associate che il Ministero del Lavoro, con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha emanato il decreto attuativo del c.d. Bonus Donne, di cui all’art. 23 del c.d. decreto Coesione, al fine di favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate.
Tale beneficio si applica nel rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle regioni della ZES (Abruzzo compreso), nonché in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti nel territorio nazionale.
Ai datori di lavoro privati che dal 1 settembre 2024 al 31 dicembre 2025 assumono le lavoratrici è riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi, l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL), nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice e comunque nei limiti della specifica spesa autorizzata e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 - 2027. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Per beneficiare della misura in esame, le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l’orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.
Sono esclusi dall’applicazione del beneficio:
a) i soggetti che soddisfano i requisiti di “impresa in difficoltà” di cui al punto 18 dell’articolo 2 del Regolamento (UE) n. 2014/651;
b) i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo 16 del Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 46 della legge n. 234/2012;
c) i rapporti di apprendistato.
L’esonero, inoltre, non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.
Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015, l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge n. 223/1991, nella medesima unità operativa o produttiva. Mentre il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l'esonero in esame o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità operativa o produttiva del primo, se effettuato nei sei mesi successivi all'assunzione incentivata, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito.
Con riferimento alle modalità di presentazione delle domande di fruizione e misura del beneficio, il decreto dispone che tali domande devono essere inoltrate all’INPS, esclusivamente in via telematica, nei modi e termini che verranno indicati dall’Istituto con apposite istruzioni.
La domanda deve contenere le seguenti informazioni:
dati identificativi dell’azienda;
dati identificativi della lavoratrice assunta o da assumere, ivi inclusa la residenza;
tipologia di contratto di lavoro sottoscritto o da sottoscrivere e la percentuale oraria di lavoro;
retribuzione media mensile e l’aliquota contributiva datoriale riferita al rapporto di lavoro oggetto di esonero;
dichiarazione del datore di lavoro ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, con la quale egli esclude il cumulo con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento con riferimento alla singola lavoratrice.
La domanda deve essere presentata prima di assumere i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto in esame, che fa riferimento alle assunzioni di donne residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale Unica per il Mezzogiorno. Pertanto, le assunzioni effettuate prima della presentazione della domanda di contributo non sono ammesse al beneficio.
Per quanto non riportato, si rinvia al decreto.
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