Circ. 50/26 - INPS - Estensione della possibilità di affiancamento nelle assunzioni per sostituzione maternità/paternità.
- Confindustria L'Aquila

- 29 apr
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Informiamo le Aziende Associate che l’INPS, con messaggio n. 1343 del 21 aprile 2026, ha fornito chiarimenti operativi in merito alle novità introdotte dall’articolo 1, comma 221, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), riguardanti la corretta gestione delle assunzioni in sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori in congedo parentale o comunque assenti ai sensi del Testo Unico sulla maternità (D.lgs. 151/2001).
La Legge di Bilancio 2026 infatti ha inserito nell’articolo 4 del Testo Unico sulla maternità e paternità il nuovo comma 2-bis, che prevede: “[…] il contratto di lavoro può essere prolungato per un ulteriore periodo di affiancamento della lavoratrice sostituita, di durata comunque non superiore al primo anno di età del bambino”.
La norma consente quindi che, dopo il rientro in servizio della lavoratrice o del lavoratore, il contratto del sostituto possa essere prolungato per un periodo di affiancamento, purché entro il compimento del primo anno di vita del figlio.
In particolare l’articolo 4 del D.lgs. 151/2001 disciplina:
la possibilità di assumere personale a tempo determinato o tramite somministrazione per sostituire lavoratrici/lavoratori in congedo;
la facoltà di procedere all’assunzione fino a un mese prima dell’inizio del congedo (o anche prima, se previsto dal CCNL);
la previsione di uno sgravio contributivo del 50% per i datori di lavoro che assumono personale a TD in sostituzione.
Lo sgravio si applica:
ai datori di lavoro con meno di 20 dipendenti;
alle aziende in cui operano lavoratrici autonome di cui alla L. 546/1987;
per un periodo massimo pari a:
- fino a un anno di età del figlio della lavoratrice/lavoratore in congedo;
- un anno dall’accoglienza in caso di adozione/affidamento;
- 12 mesi per la sostituzione di lavoratrici autonome.
- non è richiesta l’equivalenza delle qualifiche tra sostituto e sostituito, ma deve essere garantita l’equivalenza oraria delle prestazioni.
Alle aziende aventi diritto viene attribuito il codice di autorizzazione “9R”.
La possibilità di fruire dello sgravio contributivo anche per il periodo di affiancamento è operativa dal 1° gennaio 2026.
Le imprese interessate dovranno:
verificare il possesso del requisito dimensionale (meno di 20 dipendenti al momento dell’assunzione del sostituto);
comunicare alla propria sede INPS la necessità di prolungare il codice “9R” per il periodo di affiancamento;
assicurare che il contratto del sostituto rispetti l’equivalenza oraria rispetto alla prestazione del lavoratore rientrato;
conservare la documentazione relativa al rientro e al periodo di affiancamento.
La misura rappresenta un importante strumento di flessibilità organizzativa e di sostegno alla conciliazione vita-lavoro, consentendo alle imprese di mantenere temporaneamente entrambe le figure (sostituto e sostituito) in servizio, con un significativo alleggerimento del costo contributivo.




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