Emergenza caldo: dal 1° luglio l’accesso alla cassa integrazione.
- Confindustria L'Aquila
- 1 giorno fa
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Informiamo le Aziende Associate che, l’Inps, con il messaggio 2103 del 24 giugno 2026, consolida, a normativa invariata, il quadro per l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale connessi alle temperature elevate, precisando le causali utilizzabili, l’onere della relazione tecnica e i criteri di valutazione della cosiddetta temperatura percepita.
In vista della stagione estiva, la Direzione centrale Ammortizzatori sociali interviene con una ricognizione operativa: il messaggio 2103/2026 non introduce nuove fattispecie, ma riordina – “salvo eventuali interventi normativi specifici” – le regole già vigenti per la sospensione o riduzione dell’attività dovuta al caldo eccessivo.
Il 22 giugno 2026 infatti, il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge (decreto legge Infrastrutture-Pnrr) che reintroduce l’accesso in deroga agli ammortizzatori sociali per le ondate di calore eccezionali, nei comparti edile ed affini a fronte di sospensioni o riduzioni dell’attività tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2026 (quindi escludendo le attuali giornate roventi), a causa di «eventi oggettivamente non evitabili connessi a eccezionali situazioni climatiche»: non si applica il limite complessivo di 52 settimane nel biennio mobile, né la pausa di 52 settimane per le aziende che hanno esaurito il plafond.
In continuità con quanto previsto dal decreto legge 92/2025 si vuole evitare che i limiti di durata ordinariamente previsti dalla disciplina degli ammortizzatori sociali possano ostacolare il ricorso agli strumenti di sostegno al reddito, quando la sospensione dell’attività sia determinata da circostanze estranee alla volontà e alla sfera organizzativa dell’impresa. Beneficiarie della norma sono le imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini; le imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo; le imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei. Inoltre le imprese che presentano domanda di integrazione salariale vengono esonerate dal pagamento del contributo addizionale.
In agricoltura l’integrazione salariale viene riconosciuta agli operai a tempo determinato e indeterminato anche in caso di sospensione per metà giornata (invece che per tutto il giorno), senza richiedere il requisito ordinario delle 181 giornate lavorate. Inoltre i giorni di utilizzo della cassa integrazione non erodono il limite massimo previsto e sono comparate a lavoro effettivo ai fini del calcolo della disoccupazione agricola.
L’Inps provvederà al monitoraggio, anche in via prospettica, per assicurare il rispetto del limite di spesa, non accogliendo le domande se si supera il tetto. L’intervento mirato contenuto nel decreto legge non significa che negli altri comparti non sia possibile ricorrere agli ammortizzatori sociali a fronte di temperature molto elevate. Infatti negli altri settori sono applicabili le regole generali ordinarie che consentono di invocare la causale “evento meteo” per temperature elevate se il termometro sale oltre i 35 gradi, oppure se resta al di sotto ma la temperatura percepita risulti superiore, anche per effetto dell’umidità, sia all’aperto che al chiuso. Le aziende devono tenere conto, a questo riguardo, anche del tipo di attività svolta e delle condizioni in cui si trovano i lavoratori (utilizzo di macchinari che innalzano la temperatura, dispositivi di protezione quali tute e caschi, per esempio), evidenziando nella relazione tecnica che va accompagnata alla richiesta di ammortizzatore tali situazioni.
Accanto a queste regole generali, si può chiedere la cassa integrazione a fronte del divieto di lavorare disposto da ordinanze regionali (Ordinanza n. 1 del 09/06/2026 Regione Abruzzo) che, al 24 giugno, sono state adottate dalla quasi totalità delle amministrazioni e forniscono indicazioni sulla prevenzione dei rischi da calore durante le attività lavorative. In queste situazioni la causale di accesso agli ammortizzatori sociali è l’ordine di pubblica autorità. Anche in tutti questi casi scattano alcune agevolazioni tra cui l’esenzione dal contributo addizionale e dall’anzianità minima aziendale dei lavoratori coinvolti.
