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Circ. 12/26 - Importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale e delle indennità di disoccupazione - Circolare INPS per l’anno 2026.


Informiamo le Aziende Associate che l’INPS con la circolare n.4 del 28 gennaio 2026 definisce con decorrenza dal 1° gennaio 2026, degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale e delle principali indennità di disoccupazione. Di seguito si riportano i contenuti di maggiore interesse operativo per le imprese associate.

 

CIGO, CIGS, CISOA e Assegno di Integrazione Salariale (AIS)

(art. 3, co. 5-bis, D.Lgs. n. 148/2015)

 

Massimale unico mensile (indipendente dalla retribuzione di riferimento):

  • Importo lordo: € 1.423,69

  • Importo netto (al netto della riduzione del 5,84% ex art. 26 L. n. 41/1986): € 1.340,56

 

Settore edile e lapideo – intemperie stagionali

Incremento del 20% del massimale:

  • Importo lordo: € 1.708,44

  • Importo netto: € 1.608,66

 

Nota: Il massimale non si applica ai trattamenti per intemperie stagionali nel settore agricolo.

 

Fondo di Integrazione Salariale (FIS) e Fondi di solidarietà bilaterali

(Assegno di integrazione salariale – AIS)

 

Massimali mensili 2026:

  • Retribuzione < € 2.592,03 → € 1.407,77

  • Retribuzione tra € 2.592,03 e € 4.097,35 → € 1.622,62

  • Retribuzione > € 4.097,35 → € 2.049,90

 

NASpI e DIS-COLL

  • Retribuzione di riferimento 2026: € 1.456,72

  • Importo massimo mensile: € 1.584,70

Per NASpI e DIS-COLL non si applica la riduzione del 5,84%.

 

Disoccupazione agricola

Per le prestazioni liquidate nel 2026 (con riferimento all’attività svolta nel 2025) si applica il massimale 2025:

Importo massimo mensile: € 1.404,03

 

Altre prestazioni (per completezza)

  • IDIS – lavoratori dello spettacolo:

    Importo giornaliero massimo: € 57,32

  • ISCRO (lavoratori autonomi):

    Reddito di riferimento: € 12.749,18

    Importo mensile: da € 255,53 a € 817,69

  • Assegno per attività socialmente utili (ASU):

Importo mensile: € 707,19

 

Indicazioni operative per le imprese

I nuovi massimali si applicano a tutte le prestazioni con decorrenza dal 1° gennaio 2026.

Le aziende sono invitate a verificare i flussi Uniemens e le simulazioni di costo del personale in caso di ricorso agli ammortizzatori sociali.

Particolare attenzione va prestata ai settori edile e lapideo per l’incremento specifico legato alle intemperie stagionali.


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